Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2432 Anno 2024
Oggetto:Tributi
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 15593 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori EMAIL e EMAIL;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5718/25/2020, depositata in data 30 novembre 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE, quale successore, a seguito di scissione, di RAGIONE_SOCIALE– in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti nell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2980/06/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso a vverso l’atto di contestazione della sanzione irrogata, per il 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97, per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto ricevute da RAGIONE_SOCIALE in regime di reverse charge, in relazione a due operazioni commerciali complementaril’una con la quale quest’ultima aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, con as soggettamento, quanto all’Iva, al regime del reverse charge con autofatturazione a carico dell’acquirente e, l’altra, avente ad oggetto la trasformazione del suddetto metallo in gioielli fatturata con il regime dell’Iva ordinario -considerate dall’Ufficio come un opus unicum con conseguente imponibilità ai fini Iva della cessione di beni (prodotti orafi finiti) ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/72 e indebito utilizzo del sistema del reverse charge ;
in punto di diritto, la CTR ha affermato che era legittima la sanzione irrogata alla contribuente per omessa regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto ricevute
da RAGIONE_SOCIALE in regime di reverse charge :1) non versandosi in un caso di abuso del diritto non essendo stato contestato alcun indebito vantaggio fiscale ma venendo in rilievo soltanto l’unitarietà dell’operazione di cessione del bene raffinato commercializzato (fedi nunziali); 2) non essendo applicabile il regime sanzionatorio di cui all’art. 6, comma 9 bis 2 del medesimo decreto previsto per la violazione RAGIONE_SOCIALE regole del reverse charge atteso che, nella specie, la contestazione non atteneva alla scorretta a pplicazione del regime dell’inversione contabile ma alla sua inapplicabilità per non essere stata ‘ mai realizzata in questa operazione commerciale alcuna cessione del metallo prezioso RAGIONE_SOCIALE ai fini industriali ‘;3) non sussisteva alcuna situazione di obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 471/1997;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
in data 6 ottobre 2023, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quello NUMERO_DOCUMENTO nonché istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ai sensi della Legge n. 197/2022, con la relativa comunicazione di avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento relativa al versamento della prima rata dell’importo dovuto;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento con quello NUMERO_DOCUMENTO pendente dinanzi a questa Corte tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE afferente l’impugnativa del medesimo avviso di accertamento non sussistendo alcuna ragione di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta;
-c on l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 per avere la CTR ritenuto legittima la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 6, comma 8, cit. sebbene dovesse trovare applicazione (nei confronti del cedente) la più mite specifica sanzione fissa di cui al comma 9bis2 dell’art. 6 del d.lgs. n.
471/97 (introdotto con Dlgs. n. 158/2015) trattandosi di fattispecie in cui per errore ovvero, ad avviso dell’Ufficio, in assenza dei requisiti che consentissero l’applicazione del regime dell’inversione contabile attesa l’assunta l’unitarietà dell’operazione inclusiva della cessione dell’oro RAGIONE_SOCIALE e della sua lavorazione -l’operazione era stata assoggettata a tale regime in luogo di quello ordinario e avendo la cessionaria comprovato l’assolvimento dell’Iva depositando in giudizio, allegato al ricorso di primo grado, copia conforme dei Registri Iva Vendite Reverse Charge;
-in data 6 ottobre 2023, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ai sensi della Legge n. 197/2022, allegando copia della relativa domanda, la relativa comunicazione di avvenuto ricevimento, in data 26.9.20213, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , unitamente alla quietanza di pagamento relativa al versamento, in data 25.9.2023, della prima rata dell’importo dovuto (euro 2.243,00);
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel
medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Cosi deciso in Roma in data 17 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME