Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 481 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 481 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto:
Registro
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6286/2016 R.G. proposto da Comune di Lampedusa e Linosa in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, in persona del direttore p.t.
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3629/3/15 depositata il 24 agosto 2015;
udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME udito il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di liquidazione (n. 2011/001/SC/000001224/0/002) per il recupero delle imposte dovute a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento (n. 1224/2011 dell’1/12/2011) con cui era stata dichiarata l’usucapione di un terreno di circa mq 38.000 in favore di COGNOME e in danno del comune di Lampedusa (d’ora in poi odierno ricorrente).
La CTP ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente sul presupposto che, pur sussistendo il vincolo di solidarietà tra il comune di Lampedusa e il COGNOME per il pagamento dell’imposta di registro, per le altre imposte, invece, non risultava che l’Agenzia delle Entrate avesse preventivamente escusso il COGNOME.
La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento, rigettando il ricorso proposto dall’attuale ricorrente , sulla base delle seguenti ragioni:
-la sentenza del Tribunale di Agrigento ha stabilito che è avvenuto un trasferimento di proprietà per intervenuta usucapione in favore di COGNOME e in danno del comune di Lampedusa;
-l’Ufficio ha regolarmente liquidato l’imposta, ai sensi del primo comma dell’art. 41 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ai sensi dell’art. 57 del medesimo d.P.R., ha notificato l’avviso di liquidazione ad entrambi i soggetti obbligati al pagamento;
-il comune, pagata l’imposta, si potrà rivalere con procedimento civile su NOME COGNOME;
il ricorrente propone ricorso fondato su sei motivi e deposita istanza di estinzione con allegati, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 37, 41, e 57, commi 1 e 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis all’art. 1 e 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R. Sostiene il ricorrente che il pagamento richiesto non riguarda la tassa di registro per la registrazione della sentenza, la quale risulta già pagata, ma è riferita alle imposte richieste per il trasferimento terreni proprietà, per euro 22.570,00, all’imposta ipotecaria, pari ad euro 5.585,00, all’imposta catastale, pari ad euro 2.793,00, oltre a tributi speciali e compensi ed entrata eventuali, pari a euro 15,76 per un totale complessivo di euro 30.963,76. Per tali imposte, ad avviso del ricorrente, non sussiste alcun obbligo di solidarietà, in quanto esse gravano solo sul soggetto in favore del quale è stata dichiarata l’usucapione e acquistata la proprietà del bene immobile.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41, e 57, del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II bis all’art. 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R., nonché degli artt. 1 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dell’art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla l. 13 maggio 1988, n. 154. Si duole della nullità dell’avviso di liquidazione per
difetto assoluto di motivazione, in quanto privo di riferimenti al valore imponibile, al classamento o ad altri parametri di attribuzione del valore imponibile.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’Ufficio avrebbe provveduto a notificare l’avviso di liquidazione ad entrambi i soggetti obbligati al pagamento, in quanto, né in primo grado, né nel secondo è stato prodotto l’avviso di liquidazione notificato o la sua iscrizione a ruolo.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 51, 52 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II bis all’art. 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R. , in relazione all’art. 2697 cod. civ. Contesta l’omessa verifica, con onere probatorio a carico dell’Agenzia delle Entrate, dell’esistenza di prove della notifica a Fragapane, considerato debitore principale nella stessa sentenza impugnata.
Con il quinto motivo di impugnazione, proposto in subordine, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20, 51, 52 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 nota II bis agli artt. 1 e 8 del medesimo d.P.R., in relazione agli artt. 1292 e 1298 cod. civ. Esclude la sussistenza della solidarietà per le imposte relative al trasferimento del bene immobile, prevista, invece, solo per l’imposta di registro, nella specie già pagata. Ribadisce la necessità della preventiva escussione del debitore principale, di cui la controricorrente non avrebbe fornito prova. Invoca l’istituto della solidarietà dipendente, per la quale dovrebbe
trovare applicazione il beneficio di escussione. Rappresenta l’illogicità del provvedimento impugnato che ha preteso dall’ente pubblico, soccombente nel giudizio di usucapione, il pagamento delle imposte relative al trasferimento del bene immobile, dell’imposta ipotecaria e catastale che gravano esclusivamente sull’acquisto della proprietà e non sul procedimento giudiziario.
Con il sesto motivo di impugnazione, in ulteriore subordine, il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 37, 41 e 57, commi 1 e 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis agli artt. 1 e 8, della tariffa allegata al medesimo d.P.R., e degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990;
Con istanza depositata il 1° dicembre 2023, premesso di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto al pagamento delle prime due rate previste per il perfezionamento della definizione agevolata, l’odierno ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento .
C ome è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023).
S econdo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per
contro
versia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni
dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200».
A norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».
Sulla base della normativa sopra riportata si osserva che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di
sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con nota pervenuta l’11 luglio 2023, l’odierna controricorrente ha invitato l’odierno ricorrente alla definizione agevolata .
Nella specie il Comune, odierno ricorrente, ha presentato domanda di adesione alla predetta definizione agevolata il 26 settembre 2023, ha provveduto al versamento delle due prime rate di quanto richiesto secondo il piano di rateizzazione approvato, come risulta dal piano di rateizzazione (allegato n.3 all’istanza di estinzione), domanda all’Agenzia Delle Entrate di adesione alla definizione agevolata (allegato n.4 all’istanza di estinzione), ricevute degli F24 dei primi due versamenti, 29.9.2023 e 28.10.2023 (allegati nn.5 e 6 all’istanza di estinzione). Non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata.
In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, in quanto misura applicabile ai
soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023