Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 792 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 69/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – n. 2245/16/14, depositata in data 8 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE) impugnava dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di
AVV_NOTAIO Acc. IVA, IRES, IRAP 2005
accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO afferente IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005 nonché il provvedi mento irrogativo di sanzioni n. RJYC0T500459 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE -che aveva ritenuto, in forma presuntiva, l’esistenza di un maggior reddito e, quindi, procedeva al recupero di maggiori imposte.
La CRAGIONE_SOCIALE, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva il ricorso rilevando l’erroneità della data indicata nell’invito a comparire notificato nonché, nel merito, per la particolare natura della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lavoro della contribuente nell’ambito della quale gli utili sono distribuiti tra i soci sotto forma di salari.
Avverso tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione con sentenza n. 2245/16/14, depositata in data 8 luglio 2014, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Avverso di essa l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Si è costituita in giudizio con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha anche depositato, in data 05/06/2019, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 per la quale non sono state presentate memorie.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; errato annullamento dell’atto di contestazione », la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la
C.t.r. ha ritenuto invalido l’invito a comparire perché ivi era indicata una data già decorsa.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» la ricorr ente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’ufficio finanziario abbia proceduto all ‘ac certamento determinando i ricavi induttivamente senza effettuare alcun controllo sulla contabilità dell’azienda e basandolo solo sull’asserita antieconomicità.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti» la ricorrente prospetta la medesima doglianza rappresentato nel secondo motivo sotto il profilo del difetto di motivazione.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione di norma procedurali (art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 36, comma due, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» la ricorrente prospetta la medesima doglianza rappresentato nel secondo motivo sotto il profil o dell’ error in procedendo.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato la documentazione prevista ai fini della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Orbene, rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della
definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022