Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31041 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1814/2017 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Venezia -Marghera, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Udine, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso per opposizione al diniego di definizione agevolata nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e
ACCERTAMENTO REGISTRO DINIEGO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
difesa dall’AVV_NOTAIO , con studio in Udine, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 7 giugno 2016, n. 3328/02/2016; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale non partecipata del 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 7 giugno 2016, n. 3328/02/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione d ell’ imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, nel procedimento di revocatoria fallimentare su iniziativa del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in relazione all’enunciazione di scritture private po rtanti, l’una, un riconoscimento di debito da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ( in bonis ) e, l’altra, un accollo di debito da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ciascuno per un valore di € 1.187.850,00, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 21 gennaio 2015, n. 373/25/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la sentenza
depositata dalla Corte di Appello di Milano il 27 febbraio 2013, n. 1231/2013, avesse integralmente riformato la sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, facendone venir meno il presupposto impositivo;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ si sono congiuntamente costituite con un unico controricorso;
in corso di causa, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell’istanza per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata dell’importo dovuto ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che, « data la loro funzione essenzialmente riscossiva, non sono definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari »;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l’avviso di liquidazione costituirebbe -al di là del nomen iuris -un ‘ atto impositivo ‘, il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136;
da ultimo, allegando copia dell’istanza per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento della prima rata dell’importo dovuto ex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ hanno congiuntamente chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento;
CONSIDERATO CHE:
A) QUANTO AL RICORSO PER CASSAZIONE
1. il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo concernente la denuncia dell’ultrapetizione imputabile al la decisione di prime cure per l’annullamento integrale dell’avviso di liquidazione, che aveva sottoposto ad imposta di registro le varie statuizioni della sentenza civile (dichiarazione di incompetenza per territorio; rigetto di una domanda; condanna al pagamento di somma di denaro) , sebbene l’impugnazione originaria RAGIONE_SOCIALE contribuenti fosse limitata alla parte relativa all’enunciazione del riconoscimento di debito e dell’accollo di debito;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’integrale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2010, n. 9968/2010, per effetto della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Milano il 27 febbraio 2013, n. 1231/2013, avesse fatto ven ir meno l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla proposizione dell’appello, non essendo investita da tale pronuncia l’enunciazione del riconoscimento di debito e dell’accollo di debito;
1.3 con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di
pronunciarsi sul motivo concernente la caducazione della pretesa impositiva sugli atti enunciati;
B) QUANTO AL RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
2. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dall’amministrazione finanziaria che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non costituisse un atto impositivo e, quindi, non consentisse di avvalersi della definizione agevolata;
3. come si è detto, con istanza depositata il 4 luglio 2023, premesso che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha presentato ulteriore domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma prevista per il relativo perfezionamento, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ hanno congiuntamente chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento;
4. nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE il 16 settembre 2022, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del l’8 novembre 2022);
pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
6. ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, gli effetti della definizione agevolata si estendono anche alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , in qualità di coobbligata per il medesimo titolo;
in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l ‘e stinzione del procedimento, ai sensi de ll’ art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME