Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17557 -20 21 R.G. proposto da:
NOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI –
estinzione per definizione agevolata
avverso la sentenza n. 160/09/2021 della Commissione tributaria regionale del VENETO; Sezione staccata di VERONA, depositata in data 21/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 20 08 che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di una verifica fiscale condotta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE (estinta il 18/06/2013), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da cui emergeva che la prima aveva violato gli obblighi di fatturazione ed indebitamente detratto l’IVA, e le seconde avevano utilizzato fatture emesse dalla CMV sRAGIONE_SOCIALE relativamente ad operazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva essere oggettivamente inesistenti, aveva emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE predette società e notificato anche ad NOME COGNOME quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE stesse ed autore RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie contestate.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto, Sezione staccata di Verona, rigettava l’appello del contribuente e confermava la legittimità degli atti impositivi impugnati.
Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha dato atto e documentato:
che in data 20 aprile 2023 aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. ‘ rottamazione quater ‘), relativamente ai carichi oggetto del presente contenzioso,
assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce (all. 2 alla memoria);
-in data 28 luglio 2023 l’RAGIONE_SOCIALE le trasmetteva la Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (allegato n. 3);
che in data 29 agosto 2023 provvedeva al versamento dell’intero importo richiesto.
Comunicava, altresì, che con sentenza n. 543/2024, depositata il 1° luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT2) del Veneto aveva accolto il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza qui impugnata, dichiarando, nel successivo giudizio rescissorio, illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati.
Considerato che:
Va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia, che prevale (arg. da Cass., Sez U, n. 3129/2005 e n. 19514/2008; Cass. n. 9753/2017 e n. 32584/2018) sulla inammissibilità del ricorso a seguito della pronuncia della CTG2 del Veneto di revocazione della sentenza d’appello qui impugnata (Cass. n. 11836/2025), peraltro sopravvenuta all’estinzione del giudizio a seguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
Il ricorrente ha, infatti, dato atto di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, depositando la domanda all’uopo presentata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la quietanza del 29 agosto 2023 di pagamento dell’unica rata dovuta in relazione all’atto impositivo impugnato.
L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero della « copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha sostenute.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018)
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME