Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto: Utili extracontabili – Costi per operazioni inesistenti – Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28959/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 706/12/2018, depositata in data 12 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società ricorrente l ‘Agenzia delle entrate emetteva 11 avvisi di accertamento, recanti i seguenti numeri:
(i) THH03M402241/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2008;
(ii) THH03M402247/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2009;
(iii) THH03M402266/2013, relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2010;
(iv) THHCOM401329/13, relativo a tributi erariali per l’anno 2008;
(v) THHCOM401811/12, relativo a tributi erariali per l’anno 2007;
(vi) CODICE_FISCALE/12, relativo a tributi erariali per l’anno 2007;
(vii) CODICE_FISCALE, relativo a tributi erariali per l’anno 2008;
(viii) THH03M402741, relativo a tributi erariali per l’anno 2008;
(ix) THHCO3X00279/2014, relativo a tributi erariali per l’anno 2010;
(x) THH033X00785/2014, relativo a tributi locali per l’anno 2010;
(xi) THH033X00784, relativo a tributi erariali per l’anno 2008.
L’Ufficio emetteva, altresì, l’atto di contestazione n. THHCOM401007, relativo a tributi erariali per l’anno 2008.
La contribuente proponeva distinti ricorsi, che venivano tutti respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Modena.
Interposti gravami dalla società, la Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, previa riunione dei giudizi, li rigettava.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad otto motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 5/06/2025.
La ricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, in relazione agli atti impugnati nel presente giudizio, domanda per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018 ; ha allegato all’istanza comunicazione di regolarità pervenuta dall’Agenzia delle entrate .
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza per essere la stessa affetta da motivazione apparente in aperta violazione degli artt.35 -36 D.Lgs. 546/1992 -Art.132 c.p.c.».
Con il secondo strumento la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta infondatezza della eccepita incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Modena» per avere la CTR erroneamente individuato nell’Ufficio di Bologna quello territorialmente competente ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
Con il terzo strumento di impugnazione la contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza per essere la stessa affetta da violazione art. 42 D.P.R. 600/1973 -Carenza di legittimazione del firmatario dell’avviso di accertamento » per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente acquisita agli atti la delega depositata dall’Ufficio solo in corso di giudizio.
Con il quarto strumento la ricorrente denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta
carenza di prova in ordine alla effettività delle prestazioni ricevute dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto strumento di impugnazione la società lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla effettuata riunione da parte della Commissione Tributaria Regionale di Bologna dei fascicoli meglio indicati nella esposizione sommaria del presente ricorso».
Con il sesto strumento la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla presunta distribuzione degli utili non contabilizzati».
Con il settimo strumento la contribuente lamenta la «nullità del procedimento e della sentenza per aver omesso La Commissione Tributaria Regionale di Bologna di esaminare un punto fondamentale dell’appello consistito nella richiesta di accertamento in ordine alla violazione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973».
Con l’ottavo (ed ultimo) strumento di impugnazione la società denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità del procedimento e della sentenza in ordine alla errata e falsa applicazione art. 91, comma 1, c.p.c.».
Va, preliminarmente, evidenziato che la ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) le domande relative ai singoli atti impugnati nel presente giudizio, allegando le quietanze di versamento delle rate (pagate tutte in data 27 maggio 2019) ; l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.