Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Definizione agevolata
l. n. 197 – 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24274/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei anni COGNOME e dall’AVV_NOTAIO
liquidatori, rappresentata e difesa all’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5245/16/2023 depositata in data 19/06/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
1.. Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, contestava alla RAGIONE_SOCIALE, l ‘indebita deduzione di € 913.574,00 a titolo di ammortamento degli oneri pluriennali da rettifiche di valore ex art. 18bis della legge n. 91/1981, per immobilizzazioni immateriali relative ai diritti pluriennali RAGIONE_SOCIALE prestazioni dei calciatori; l’indebita imputazione a conto economico di costi per la somministrazione di pasti e per la fruizione di al loggi, in violazione dell’art . 108 T.U.I.R.; l’indebita effettuazione di variazioni in diminuzione del reddito, non operata per l’utilizzo del fondo svalutazione crediti in assenza dei requisiti di certezza e precisione, e di altra somma quale variazione in diminuzione non operabile in assenza dei requisiti di cui all’art . 101, comma 5, T.U.I.R. ; l’ufficio rett ificava altresì le perdite.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva quasi integralmente il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettava l’appello erariale.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024, per la quale le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
La ricorrente propone sette motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c od. civ.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 115/2005.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 108 T .U.I.R.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 -bis d.lgs. n. 446/1997
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 -bis d.lgs. n. 446/1997.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c od. civ., dell’art. 9, comma 7, della l. n. 289/2002 e dell’art. 84 T .U.I.R.
Con nota depositata in data 19/01/2024 l ‘Avvocatura dello Stato ha dedotto che la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che parte contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; ha allegato la nota della RAGIONE_SOCIALE territoriale attestante la regolarità della defini zione e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio.
In data 7/05/2024 la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., con cui ha ribadito di essersi avvalsa della definizione agevolata e che alla luce della definizione di lite pendente va dichiarata l’estinzione del giudizio con adozione dei
provvedimenti di legge anche sulle spese , richiamando i documenti depositati unitamente al controricorso (domanda dì definizione agevolata e quietanze di pagamento).
Pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni e dei documenti depositati e della concorde richiesta, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.
Non vi sono i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 sia in ragione della proposizione del ricorso da parte di amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato che in considerazione della pronuncia di estinzione (cfr. Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.