Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30533 -20 18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
MEDORI NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 139/06/2018 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE MARCHE, depositata in data 14/03/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto: Tributi – estinzione ex d.l. n. 119 del 2018, convertito
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2008, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa conseguente al disconoscimento dei costi risultanti da fatture per sponsorizzazioni emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamente inesistenti, quanto alle due ASD, perché le prestazioni pubblicitarie risultavano essere state rese dalla RAGIONE_SOCIALE e, quanto all’altra RAGIONE_SOCIALE, per genericità ed indeterminatezza del contratto, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che quest’ultima aveva provato l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi, cui non replicava l’intimato.
In data 14 giugno 2019 il contribuente depositava presso la Cancelleria di questa Corte copia della domanda di definizione agevolata della controversia avanzata ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché del versamento della prima rata di quanto dovuto.
Sulla proposta avanzata dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis , la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1 -5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 5398/20 del 27/02/2020 rimetteva
la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Considerato che:
In relazione alla presente controversia va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che al comma 6, prima parte, prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».
Nella specie il contribuente ha prodotto documentazione da cui risulta la presentazione del la domanda all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il versamento della prima rata.
La sopra citata disposizione, al comma 13, prevede che il processo è dichiarato estinto «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata».
Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che ne av eva interesse.
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024