Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15304 -20 18 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi – estinzione ex d.l. n. 119 del 2018, convertito
avverso la sentenza n. 9295/04/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 07/11/2017;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di NOME COGNOME per recupero a tassazione del maggior reddito di capitale da questa conseguita nei limiti della quota di partecipazione (pari al 99,00%) nella RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base societaria , nei cui confronti l’amministrazione finanziaria aveva accertato, con rife rimento all’anno di imposta 2010, un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP, con la sentenza impugnata la CTR, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che era ancora pendente il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento societario, che non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 2 12 del 2000 in assenza di un concreto pregiudizio subito dalla ricorrente, che sussisteva la presunzione di distribuzione degli utili societari essendo irrilevante la circostanza che questi non fossero transitati sul conto corrente della socia;
-p er la cassazione della sentenza d’appello la contribuente ricorreva con tre motivi cui replicava l’intimata con controricorso;
-s ulla proposta avanzata dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis , la ricorrente con istanza del 20 febbraio 2020 chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, allegando la documentazione attestante la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata a mezzo F24;
-sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 10282/20 del 29/05/2020 rimetteva la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte;
-in vista dell’udienza pubblica la ricorrente con nota del 22 gennaio 2024 ha ridepositato la predetta documentazione;
Considerato che:
In relazione alla presente controversia va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che al comma 6, prima parte, prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».
Nella specie la parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta la presentazione del la domanda all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il versamento della prima rata.
La sopra citata disposizione, al comma 13, prevede che il processo è dichiarato estinto «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata».
Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che ne av eva interesse.
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del proce sso per intervenuta definizione agevolata della controversia. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Ai sensi del comma 13 , ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024