Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: tributi – definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26358/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, già incorporante di RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
(C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 894/02/2022, depositata in data 14 luglio 2022
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Che la società contribuente RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE e successivamente in RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta, relativo al periodo di imposta 2009, con cui si contestava -a seguito di accertamento a tavolino -l’applicazione del regime di non imponibilità in relazione alla cessione di una imbarcazione venduta a società estera (portoghese) , per la quale l’Ufficio riteneva non provato il trasferimento del bene e i conseguenti presupposti per l’emissione della fattura in regime di non imponibilità, con conseguente recupero di IVA oltre sanzioni;
che la CTP di Ancona ha accolto il ricorso;
che la CTR delle Marche, con sentenza in data 14 luglio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo il giudice di appello che doveva ritenersi non contestata la data di uscita dell’imbarcazione dal territorio italiano e il pervenimento nel Paese di residenza del cessionario;
che il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza in fatto che la consegna dell’imbarcazione fosse avvenuta a distanza di due anni dal trasferimento, dovendosi avere riguardo -ai fini della prova dell’avvenuto trasporto – al Paese nel quale avrebbe avuto luogo
l’utilizzazione finale e duratura del bene interessato, deducendo ulteriormente come irrilevante il fatto che l’imbarcazione fosse stata immatricolata a nome di soggetto diverso;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente;
che è stata emessa in data 22 marzo 2022 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
che parte controricorrente, con memoria in data 30 agosto 2023, ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’ art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022 n.197 dandone esecuzione, producendo la relativa quietanza di pagamento;
che il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per intervenuta adesione del controricorrente alla definizione agevolata, con conseguente cessazione della materia del contendere e spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara l’intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2023