Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Lista Falcianidefinizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10687/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 393/2015, depositata in data 21/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestandole la detenzione di attività finanziarie e di investimento presso la Banca HSBC di Ginevra, in violazione degli obblighi di dichiarazione, aveva recuperato a tassazione, ai fini dell’IRPEF ed altro, redditi dell’anno 2005.
La CTP di Trieste accolse il ricorso della contribuente.
La CTR del Friuli Venezia-Giulia accolse l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e rigett ò l’appello incidentale condizionato della contribuente.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 12 , comma 2, d.l. n. 78 del 2009, in quanto la presunzione prevista da tale disposizione non ha valenza retroattiva.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto il giudice non ha considerato che le somme individuate sul conto corrente si riferiscono a movimenti in entrata precedenti all’anno 2005 , oggetto dell’accertamento .
In data 19/01/2024 la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 11 9 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 e precisamente domanda di definizione
agevolata, comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE attestante il suo deposito e prova del pagamento della prima rata, avvenuto in data 27/02/2019.
Ai sensi dell’art. 6, comma 10 , «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».
Il comma 12 del predetto articolo prevede che «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine».
Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».
Alla luce di tali disposizioni, del deposito della documentazione attestante la rituale definizione agevolata e in mancanza di diniego,
deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. n. 21826/2020).
Alla luce della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 8184/2020; Cass. n. 39284/2021; Cass. n. 1532/2024).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.