Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16442/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIO NE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO INDIRIZZO, INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec EMAIL,
-controricorrente -ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1519/2015 depositata il 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ricorrono, rispettivamente in via principale ed incidentale, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l ‘Ufficio e l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2007, erano state accertate maggiori Ires, Iva, Irap.
Con istanza seguita da memoria la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.