Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4399  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 5905/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  in  liquidazione (già  RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME  NOME ,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  elettivamente  domiciliati  presso  lo studio  del  secondo  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO,  come  da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione  tributaria regionale del Veneto n. 1262/24/2015, depositata il 23.07.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
Oggetto:
Tributi
RILEVATO CHE
La CTP di Treviso rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE (in breve RAGIONE_SOCIALE), da NOME COGNOME e da COGNOME NOME, avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali erano stati recuperati a tassazione nei confronti della predetta società costi ritenuti indeducibili e IVA considerata indetraibile, a seguito di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (in breve RAGIONE_SOCIALE), risultato un evasore totale, ed era stato rettificato nei confronti dei soci il relativo reddito di partecipazione;
 con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe,  la  Commissione  tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai suoi soci, osservando, per quanto qui rileva, che:
dalla motivazione degli atti impositivi si evinceva che la RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato  fatture  passive  prive  di  elementi  certi  e  precisi,  emesse dall’RAGIONE_SOCIALE;
la fattura doveva contenere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’indicazione della ‘natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione’; le fatture contestate non erano conformi a detta disposizione, perché contenevano una descrizione RAGIONE_SOCIALE prestazioni ‘estremamente generica’, soprattutto per la ‘quantità’, per cui, trattandosi di prestazioni lavorative, avrebbe dovuto essere espressa ‘in ore o quantomeno in giornate, con l’indicazione della relativa data e luogo’; – sebbene le fatture fossero state compilate dal soggetto emittente, ricadeva sul contribuente, che aveva registrato tali fatture ponendo il relativo costo in deduzione, l’onere di dimostrare l a loro inerenza ed
esistenza , chiedendo all’emittente di integrarne la descrizione oppure procurandosi elementi idonei a dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni;
-l’inesistenza  RAGIONE_SOCIALE  prestazioni  era  stata  riscontrata  anche  dalle risultanze  contabili  della  RAGIONE_SOCIALE,  essendo  emerso  che  quest’ultima aveva pagato solo una minima parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni alla RAGIONE_SOCIALE e i dati contabili rilevati non coincidevano con le risultanze RAGIONE_SOCIALE fatture contabilizzate negli anni 2007 e 2008;
dal riepilogo RAGIONE_SOCIALE fatture per gli anni 2007 e 2008 si evinceva un significativo debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; nonostante il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni, dovuto ad alcune contestazioni,  tuttavia,  la  RAGIONE_SOCIALE  aveva  continuato  ad  avvalersi  RAGIONE_SOCIALE prestazioni della RAGIONE_SOCIALE e non aveva provato di avere instaurato un contenzioso in sede giudiziaria;
-dalla  ‘scheda’  prodotta  in  giudizio  dalla  RAGIONE_SOCIALE  non  si  evincevano elementi  in  grado  di  dimostrare  l’inerenza  dei  costi  derivanti  dalle prestazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE;
-il  motivo  di  appello  riguardante  l’irrogazione  RAGIONE_SOCIALE  sanzioni  era inammissibile  ai  sensi  dell’art.  53 ,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  546  del 1992, per mancanza di specificità dei motivi, essendosi i contribuenti limitati a richiamare le deduzioni svolte nei ricorsi introduttivi;
 la  società  e  i  soci  impugnavano  la  sentenza  della  CTR con  ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione con controricorso ;
i ricorrenti presentavano memoria.
CONSIDERATO CHE
 Con  il  primo  motivo,  i  contribuenti  deducono  la  violazione  o  falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in  relazione  a ll’art.  360 ,  comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la nullità
della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che i contribuenti non avevano fornito la prova dell’inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, sebbene dette fatture non recassero affatto una sommaria indicazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni e i contribuenti avessero documentato l’inerenza depositando con il ricorso introduttivo un prospetto dal quale si evinceva che alle singole fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, in relazione a diversi eventi, corrispondevano le fatture che la RAGIONE_SOCIALE emetteva, a sua volta, nei confronti dei propri clienti, avendo la decisione impugnata motivato in modo apparente sul punto;
– con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il thema decidendum fosse l’inerenza dei costi e la mancata prova offerta dai contribuenti, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento riguardava l’esistenza de i costi oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture , perché ‘ non certi e precisi ‘ ; aggiungono, poi, che la CTR non aveva considerato quanto dedotto dai contribuenti in ordine alla irrilevanza dei mancati pagamenti e della prosecuzione dei rapporti lavorativi nonostante alcune contestazioni sorte tra le parti;
– con il terzo motivo, lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e denunciano la nullità della sentenza impugnata per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che l’Ufficio non aveva dimostrato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite e fatturate alla
RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente provare che la società emittente fosse una ‘cartiera’ per dedurre la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, l’effettiva esistenza di dette prestazioni ; rilevano la impugnata, laddove affermava che i costi di cui alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE erano sia oggettivamente inesistenti sia non inerenti, in quanto un avendo i contribuenti provato mediante l’esibizione della documentazione contabile contraddittorietà della motivazione della sentenza costo, per essere non inerente, doveva essere esistente ed effettivo; – con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, 7, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare inammissibile il motivo di appello avverso il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per mancanza di specificità dei motivi, avendo i contribuenti richiamato le censure proposto con il ricorso introduttivo; nel merito, i ricorrenti insistono sull’insussistenza dei presupposti per applicare le sanzioni ;
– in via preliminare va dato atto che in data 31.01.2024 i ricorrenti hanno depositato, con modalità telematiche, memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate, facendo presente di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a seguito dell’affidamento dei carichi oggetto del presente ricorso all’agente della riscossione, e di avere provveduto al pagamento integrale del debito, come risultava dalla documentazione allegata alla predetta memoria;
 ciò  posto,  come  ha  più  volte  affermato  questa  Corte,  in  presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art.
391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 29/01/2021, n. 2108; Cass. 23/06/2021, n. 17915; Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535);
il giudizio va pertanto dichiarato estinto, in quanto i ricorrenti hanno aderito  alla  definizione  agevolata  di  cui  all’art.  6  del  d.l.  n.  193  del 2016, come attestato nelle comunicazioni RAGIONE_SOCIALE somme dovute con i prospetti di sintesi, allegati alla memoria;
-le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs.  n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088);
-l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti  per  la  condanna  al  doppio  contributo  unificato  di  cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024.