Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
DEFINIZIONE AGEVOLATA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10502/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6252/2016 depositata in data 19/10/2016, non notificata; nonché
sul ricorso iscritto al n. RG 28669/2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5674/2018 depositata in data 3 settembre 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli proposti dalla s.p.a. Topnetwork contro le sette sentenze sfavorevoli emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in relazione a sette avvisi di accertamento con i quali erano recuperati per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, maggiori Irap, Ires e Iva, con relative sanzioni, li accoglieva e condannava l’Agenzia delle entrate a versare le spese di lite in favore della società, emettendo la sentenza n. 6252/2016.
In particolare, i giudici d’appello, evidenziato che fosse onere dell’amministrazione dare la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge sia del delegante che del delegato nonché dell’esistenza della delega in capo al delegato, ritenevano che tale prova non fosse stata fornita nel giudizio in questione.
Contro tale sentenza l’ Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società.
Il ricorso è stato iscritto al n. RG 10502/2017.
Contro la sentenza n. 6252/2016 l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione che la CTR, con la sentenza n. 5674/2018, dichiarava inammissibile, evidenziando la mancanza di alcuna domanda relativa alla fase rescissoria.
Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a un motivo, cui la società resiste con controricorso, preliminarmente eccependo l ‘ intervenuta definizione agevolata.
Il ricorso è stato iscritto al n. RG 28669/2019.
Entrambi i ricorsi sono stati fissati per l’adunanza camerale del 20/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve disporsi la riunione dei due giudizi, il n. 10502/2017, avente ad oggetto ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di appello dalla CTR del Lazio n. 6252/2016, e il n. 28669/2019, avente ad oggetto il ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla medesima CTR in sede di impugnazione per revocazione della sentenza n. 6252/2016, essendo i due giudizi contemporaneamente pendenti in sede di legittimità.
Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 17/03/2020, n. 7328; Cass. 05/08/2016, n. 16435; Cass. 22/05/2015, n. 10534; Cass. 29/11/2006, n. 25376; Cass., Sez. U., 7/01/1997, n. 10933) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti,
rispettivamente, contro la decisione della Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.
Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 10502/2017, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2699 e 2700 c.c. e dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 evidenziando che, benché la società non avesse mai contestato e anzi ammesso che i due avvisi di accertamento oggetto del l’odierno ricorso fossero stati sottoscritti dal Direttore provinciale, i giudici d’appello hanno annullato gli atti impositivi in quanto l’amministrazione non ha dato alcun riscontro della qualità rivestita dai funzionari firmatari degli stessi.
La difesa erariale premette che il ricorso attiene alle sole controversie riguardanti l’avviso di accertamento n. TK503M101182/2013, emesso per Ires e Iva dell’anno d’imposta 2008, e l’avviso n. TK503M101196/2013, emesso per Ires e Iva anno d’imposta 2009, ed evidenzia che la CTR ha errato in quanto, in relazione ai due predetti avvisi, era pacifico che gli stessi erano stati sottoscritti dal direttore provinciale NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la società non ha eccepito nel ricorso introduttivo né in appello la carenza della qualità soggettiva del firmatario degli atti.
Con l’unico motivo del ricorso inerente alla proposta revocazione, l ‘Agenzia delle entrate, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce violazione degli artt. 395, primo e quarto comma, e 398, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che il principio affermato dalla CTR attiene ai casi di ricorsi per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e non è trasponibile alla revocazione delle sentenze di appello.
Preliminarmente all’esame dei motivi, occorre rilevare che i n data 5 giugno 2019 la società ha depositato due domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018, corredate della quietanza di pagamento della prima, relativamente all’avviso di accertamento n. TK503M101182/2013, emesso per l’anno d’imposta 2008, e all’avviso di accertamento n. TK503M101196/2013, emesso per l’ anno d’imposta 2009.
Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Il giudizio, avente ad oggetto i medesimi avvisi di accertamento, deve pertanto essere dichiarato estinto , ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, ed avendo la società depositato altresì le quietanze attestanti il pagamento delle venti rate, occorre dare atto dell ‘ intervenuta cessazione della materia del contendere.
L’intervenuta definizione agevolata , con il pagamento di quanto dovuto, incidendo sul rapporto sostanziale sotteso alla domanda di revocazione determina la cessazione della materia del contendere anche del relativo giudizio (per Cass., Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, l’effetto normale del condono è infatti quello di elidere la res litigiosa mediante un pagamento in misura predefinita).
Le spese del giudizio n. 10502/2017 restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018.
Le spese del giudizio n. 28669/2019 sono compensate in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato , applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
P.Q.M.
dispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 28669/2019 a quello iscritto al n. RG 10502/2017;
dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 10502/2017;
dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio iscritto al n. 28669/2019, compensandone le spese.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.