Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19338/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Campania n.1830/2/2023 depositata il 14 marzo 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania è stato rigettato l’appello dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino n. 660/2/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
L’atto impositivo è stato notificato in data 18.8.2020 dall’Amministrazione finanziaria sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di una verifica fiscale effettuata dai funzionari dell’Ufficio, relativamente all’anno di imposta 2015. In sintesi, l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla società l’improprio utilizzo di fatture in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti per un totale imponibile di euro 55.137,50. In conseguenza, è stata disconosciuta l’indebita detrazione di IVA per l’importo di euro 12.130,25 ed è stata irrogata la sanzione di euro 13.647,38, oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo sul presupposto che l’Ufficio avesse dimostrato la fittizietà soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, ma anche che la parte avesse provato di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità circa l’esistenza del fornitore .
Il giudice d’appello ha rigettato il gravame con questa motivazione: « L’appello è infondato. Invero, la parte con memorie illustrative aveva evidenziato che vi era stata, per la stessa società, la no-
tifica da parte dell’Ufficio di due atti di appello relativi a due sentenze, per gli anni 2015 e 2017, che gli stessi non erano stati però trattati congiuntamente ma era stato posto in discussione prima l’appello relativo all’annualità 2017. Con tale appello la medesima sezione aveva ritenuto di rigettare l’appello dell’Ufficio annullando, pertanto, l’avviso di accertamento. Questo Collegio non ritiene, pertanto, di scostarsi da detta pronuncia per l’annualità del 2015, dal momento che la stessa contiene le stesse deduzioni e motivazioni dell’annualità già discussa .».
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui replica con controricorso il contribuente, il quale rende noto di aver adito la definizione agevolata della lite. Da ultimo, stata anche depositata istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex lege n. 197/22.
Considerato che:
Nel controricorso la società contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domanda, nonché la ricevuta del versamento della prima rata e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.
Ai fini del regolamento RAGIONE_SOCIALE spese, il Collegio osserva che il pagamento (di euro 243) reca una quietanza, stampata il 2.10.2023 come si legge nell’allegato al controricorso, di poco anteriore alla notifica del ricorso intervenuta il 4.10.2023. Tuttavia, in primo luogo il pagamento ai fini della definizione della lite è intervenuto nell’immediatezza e quasi contestualmente a ll’adempimento difensivo dell’Avvocatura . In secondo luogo, va anche tenuto conto che non risulta che la circostanza del pagamento sia stata tempestivamente portata da parte contribuente a conoscenza della difesa di controparte per impedirle di svolgere un’attività difensiva inutile , avendo l’Avvocatura la necessità di incardinare il processo tempestivamente nel rispetto dei termini processuali di impugnazione né è esigibile un’immediata interlocuzione interna tra l’articolata Amministrazione finanziaria e l’Avvocatura che la difende nel singolo processo .
Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 14.3.2024