Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
AVVISO ACCERTAMENTO -DEFINIZIONE AGEVOLATA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3979/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME avvEMAIL, EMAIL;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5221/2021 depositata il 22/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo nei confronti dell ‘Agenzia delle entrate avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del l ‘ufficio in controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per maggiori Ires, Iva ed Irap relative all’anno di imposta 2012.
Con istanza depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente per aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Considerato che:
L ‘articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.
Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali: a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022; b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiore
a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.
La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre, per altro verso, non sorge il diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nella specie, la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, tanto che per questo motivo l’Agenzia delle entrate ha disposto lo sgravio degli avvisi di accertamento impugnati, come da documentazione prodotta agli atti.
Da ciò deriva la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025