Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4706/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore protempore , domiciliata ope legis in RmaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore (P.E.C.: EMAIL);
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza n. 1393/6/22 emessa il 17.10.2022 e pubblicata il 28.11.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, nei confronti del contribuente indicato in epigrafe avverso la sentenza, anch’essa in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a carico della RAGIONE_SOCIALE, per il recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute per l’anno 2009, notificato anche ai membri del consiglio direttivo dell’associazione, quali coobbligati solidali dell’RAGIONE_SOCIALE, ex art. 38 c.c., tra cui l’odierno contribuente.
NOME COGNOME si è difeso a mezzo controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi.
Con istanza depositata il 7 marzo 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022 e depositando comunicazione di regolarità della definizione della controversia (nella quale è stato precisato che il ricorrente aveva effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione).
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la
contro
versia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
Parte ricorrente ha dato atto della regolarità della domanda di definizione agevolata e del pagamento integrale di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 12/07/2024