Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5368 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5368 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19415/2018 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5436/2017 depositata il 18/12/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udit a l’Avvocata dello Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con otto motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR della Lombardia in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE ha rettificato la
dichiarazione dei redditi del contribuente per l’anno di imposta 2010, con imputazione in via presuntiva, pro quota , degli utili extracontabili accertati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base partecipativa di cui il ricorrente è socio al 50%.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018 conv. in legge n. 136 del 2018, non avendo l’Amministrazione offerto prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che in atti si rinviene nota di deposito datata 10 giugno 2019, con produzione di copia dell’istanza di definizione della lite tributaria e relativi pagamenti relativa all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, e contestuale istanza di sospensione della causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.L. n. 119 del 2018 conv. in legge n 136 del 2018. Correda la nota di deposito il modello F24 attestante il pagamento in data 28 maggio 2019 di € 1420,00 riguardante l’avviso di accertamento in epigrafe, quale prima rata da versare (n. prot. 19052810495444824).
2 . L’Ufficio, in data 21 dicembre 2020, ha a sua volta depositato diniego di condono, senza che la medesima RAGIONE_SOCIALE abbia provato di aver regolarmente notificato l’atto di diniego alla ricorrente.
3 . Dispone l’art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018, conv. nella legge n. 136 del 2018, che « l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali». La disposizione prevede poi che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia mentre il comma 13 prevede che, a seguito del
diniego, la parte interessata abbia l’onere di presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del processo.
Ciò posto, premesso che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 per la notifica del diniego sull’istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14 giugno 2022, n. 19084), deve ritenersi che anche la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione renda operativa la previsione dell’art. 6, comma 6, D.L. n. 119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (Cass. 6 settembre 2025, n. 24687).
5 . Si deve di conseguenza dichiarare l’estinzione del processo.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
La pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato, applicabile ai soli casi di inammissibilità, improcedibilità, rigetto del ricorso, data la natura lato sensu sanzionatoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME