Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1392 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1392 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23224/2017 R.G., proposto
DA
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Ginevra (Confederazione Elvetica), in persona del fondeè de pouvoir pro tempore , rap presentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
IMPOSTA DI REGISTRO ATTI ENUNCIATI ESTINZIONE EX D.L. 119/2018
Rep.
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME udito per l ‘Agenzia delle Entrate l’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito per la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento; dato atto che nessuno è comparso per la ‘ RAGIONE_SOCIALE; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055/01/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di € 1.022.260,00, in dipendenza di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme il 24 settembre 2012,
ha accolto per intero l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha accolto in parte l’appello proposto in via incidentale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 30 settembre 2015, n. 21579/18/2015, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari – sul presupposto che la transazione enunciata con risalenza al 4 aprile 2012 fosse la sola a scontare l’imposta di registro, essendone esclusa la transazione enunciata con risalenza al 26 luglio 2011, e che l’importo residuo da assoggettare ad imposta di registro a titolo di riconoscimento del debito fosse pari ad € 2.056.617,00 .
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE e la ‘ DRAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali avverso la medesima sentenza;
A seguito della presentazione (in separato processo) di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della coobbligata in solido ‘ RAGIONE_SOCIALE con il successivo pagamento della somma dovuta a tale titolo, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato la relativa documentazione per avvalersene nel presente procedimento.
Prendendone atto, l’Agenzia delle Entrate ha chi esto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza depositata il 22 maggio 2019, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la sospensione del processo sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della
definizione agevolata richiesta (in altro procedimento) dalla coobbligata in solido ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ in ordine all ‘impugnato avviso di liquidazione , ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata in questione.
Pertanto, prendendone atto, non resta che dichiarare l’estinzione del proce dimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Tale effetto si produce non soltanto per la ‘ RAGIONE_SOCIALE , che ha presentato la relativa istanza nel corso di separato procedimento ed ha corrisposto l’importo dovuto, ma anche per la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE, che erano coobbligate in solido per il medesimo titolo , ai sensi dell’art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ‘ doppio contributo unificato ‘ , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu
sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre