Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33846/2019 R.G., proposto
DA
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Bolletti Censi NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
IMPOSTA DI REGISTRO ART. 20 T.U.R.
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell ‘ imposta di registro, in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella ‘ RAGIONE_SOCIALE (per un valore nominale complessivo di € 500.000,00) da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE, della ‘ RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME a NOME COGNOME (atto del 15 ottobre 2014) nei termini di cessione indiretta di azienda, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 23 marzo 2017, n. 6562/03/2017, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’ avviso di liquidazione fosse nullo per l’omessa instaurazione del contraddittorio endo -procedimentale ex art. 10bis del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo stato configurato dall’amministrazione finanziaria un abuso di diritto da parte del contribuente;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
dopo il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la causa pendente dinanzi a questa Corte col n. 33860/2019 R.G. (la quale aveva ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di liquidazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, essendo stato chiesto di avvalersi ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. del giudicato favorevole formatosi nei soli confronti de i coobbligati ‘ RAGIONE_SOCIALE
e NOME COGNOME sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3428/10/2019, NOME COGNOME ha chiesto di avvalersi in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE la quale ha depositato la relativa domanda il 12 gennaio 2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta in misura di € 3.407,00 il 5 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge;
5. nelle more, la causa iscritta al n. 33860/2019 R.G. è stata estinta con decreto reso il 13 giugno 2023, n. 16874, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
CONSIDERATO CHE:
1. come si è detto, premesso che la RAGIONE_SOCIALE ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma prevista per il relativo perfezionamento, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento per cessazione della materia del contendere;
2. nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 12 gennaio 2023);
pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti della definizione agevolata anche a NOME COGNOME in qualità di coobbligato per il medesimo titolo;
in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l ‘e stinzione del procedimento, ai sensi de ll’ art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre