Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30257 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
IRES AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23641/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 859/2020 depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di pvc del 3 marzo 2007 l ‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, re cuperava a tassazione maggiore ires ed I va in ragione di maggiori ricavi. L’Ufficio assumeva che la società aveva effettuato dalla ditta di RAGIONE_SOCIALE COGNOME acquisti, senza fattura, di inerti utilizzati per la produzione di calcestruzzo. Di conseguenza, quantificava i metri cubi di calcestruzzo prodotti e venduti in evasione di imposta.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto dalla società con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della C.t.r ricorre l’RAGIONE_SOCIALE e i contribuenti resistono con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di cui al ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente.
Con istanza del 04 ottobre 2023 la contribuente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento della prima rata.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed
entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata, così come liquidata d all’Ufficio.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.