Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36439 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27241 -20 20 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, pec: , elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO INDIRIZZO ;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi – estinzione ex legge n. 197 del 2022
avverso la sentenza n. 93/09/2020 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 20/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6
dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2012 che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) alla quale contestava di aver effettuato operazioni di cessione di beni in sospensione d’imposta sulla base di lettere d’intento ideologicamente false emesse da due cessionari (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
Con nota del 2 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante l’adesione della stessa alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 corredata della prova dell’avvenuto paRAGIONE_SOCIALEnto dell’intero importo dovuto.
Considerato che:
La controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda all’uopo presentata, corredata della prova del paRAGIONE_SOCIALEnto dell’intero importo dovuto.
L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il paRAGIONE_SOCIALEnto di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero della « copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta.
La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023