Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36210 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Def agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10585/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, il tutto come da procura in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
e sul riunito ricorso iscritto al n. 11088/2018 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, il tutto come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 4003/25/17, depositata il 5 ottobre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 NOVEMBRE 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE procedeva alla notifica di due avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008, determinati dalla mancata giustificazione di spese. Il contribuente proponeva ricorso e la CTP riduceva la pretesa fiscale. Il contribuente proponeva ricorso in appello e la CTR riformava parzialmente la prima sentenza stabilendo per il 2007 un reddito di € 44.140,25 e per il 2008 di € 59.075,00, compensando le spese.
Sia l’RAGIONE_SOCIALE che il contribuente propongono, avverso la sentenza d’appello, ricorso in cassazione.
Con atto 3 ottobre 2019, il contribuente comunicava di aver presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Con apposita ordinanza interlocutoria è stata disposta la riunione dei due procedimenti e onerato il contribuente della notifica della documentazione inerente alla definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE
Va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.
Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione).
Venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che il contribuente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, per la quale dichiara nulla essere dovuto, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, e la documentazione, a seguito della già citata ordinanza interlocutoria, è stata notificata ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., testo pro tempore vigente.
Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione dei giudizi riuniti, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l. 119 del 2018. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023