Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36133 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21261-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
MONSELLATO NOME SUOMY MONSELLATO NOME COGNOME
rappresentate e difese dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1248/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Torino, in accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti dalle contribuenti indicate in epigrafe avverso cartelle esattoriali relative ad imposta di registro liquidata con riguardo alla sentenza n. 5925/2005 emessa dal Tribunale di Torino tra il de cuius RAGIONE_SOCIALE medesime, NOME COGNOME, e due società convenute;
le contribuenti resistono con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. in data 6/10/2023 NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria con cui hanno evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 186, della Legge n. 197/2022;
1.2. dalla documentazione depositata emerge trattarsi della domanda di definizione proposta ai sensi dell’art. 1, comma 1 86, della l. n. 197/2022, corredata della quietanza attestante il pagamento della prima rata in data 19/9/2023;
1.3. a i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 o ttobre 2023 « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»;
1.4. a i sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. è previsto che: «l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); «per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201);
1.5. nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge n. 197/2022;
1.6. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., 22 agosto 2023, n. 25018; Cass. 13 settembre 2023, n. 26423; Cass. 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marz o 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), avendo le contribuenti adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata ;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica ( ex multis : Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento ; pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da