Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34732 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30104/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 423/2017 depositata il 16/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012 con cui ha recuperato l’imposta unica
prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker RAGIONE_SOCIALE nonché nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesse parti, atto di irrogazione di sanzioni.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante NOME impugnavano gli atti con separate ricorsi.
La CTP di Pescara, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni irrogate ex art. 5 commi 3 e 5 d.lgs. n. 504/1998, rigettava per il resto i ricorsi riuniti.
I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR dell’Abruzzo, rigettava gli appelli.
Contro la sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, e deposita memoria.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza n.30709/2021 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la società, in data 15.9.2023, ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, pagato l’intero importo dovuto con riferimento all’avviso di accertamento impugnato e definito le sanzioni, producendo la relativa documentazione.
E’ agli atti anche la dichiarazione 6.10.2022 dell’RAGIONE_SOCIALE la quale dà atto, con riferimento all’avviso di accertamento in questione, che sono stati pagati gli importi dovuti, anche con riferimento a sanzioni e interessi, e nulla è più dovuto dalla coobbligata SKSS365.
Conclusivamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 03/10/2023.