Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 946 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di
accertamento – Definizione agevolata – Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8825/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
-controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente –
-ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 78/07/14, depositata il 10 febbraio 2014.
Vista la relazione scritta del sostituto procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso nonché l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 78/07/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi incorporata in RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 165/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Trieste (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
va pregiudizialmente evidenziato che entrambe le parti hanno deposit ato memoria dalla quale si evince l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;
va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l ‘estinzione della presente controversia;
2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.