Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22333/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 9294/2019 depositata il 05/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME. Rilevato che:
1.NOME COGNOME, denunciando violazione dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e del d.m. 5 febbraio 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania aveva affermato che le sanzioni irrogate ad esso ricorrente dal Comune di Napoli con avviso per omessa denuncia IMU degli anni dal 2012 al 2015 relativa ad alcuni immobili non potevano essere fondatamente contestate come lo erano state ossia sull’assunto per cui dato che gli immobili erano stati inseriti nella dichiarazione dei redditi ai fini Irpef non sarebbe stato necessario presentare la dichiarazione di cui al suddetto art. 10;
il Comune di Napoli e l’RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorsi;
il 27 settembre 2023 il ricorrente ha depositato atto di avvalimento della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, documentando di aver versato la prima rata del dovuto;
non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente imposit ore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201);
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei commi da 186 a 204 della l. 197 può essere stabilita da ciascun ente territoriale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2023, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui l’ente sia parte. Il Comune di Napoli ha adottato la prevista deliberazione il 22 marzo (delibera consiglio comunale n.14);
va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabiliscono che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il vers amento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione e che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022;
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione
dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023,