Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29069 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29069 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16056/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO (Partita I.V.A.: P_IVA – p.e.c.: EMAIL), in persona dei legali rappresentanti pro tempore NOME COGNOME (nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO; C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO; C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO 9, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), questi ultimi del Foro di RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
Avvisi accertamento ICI/IMU – Definizione agevolata ex l. n. 197/2022
Pagamento prima rata
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, come da mandato in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 8/2020 emessa dalla CTR Piemonte in data 08/11/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione RAGIONE_SOCIALEa Provinciale di RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2011 e a tre avvis i di accertamento in tema di IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, concernenti una unità immobiliare di sua proprietà, lamentando che la rendita catastale non rappresentava correttamente la situazione di fatto dell’immobile né la consistenza dello stesso , già mutata in data anteriore al 2000.
Nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva, tra l’altro, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e con l’RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti lo stesso era stato integrato, la Commissione RAGIONE_SOCIALEa Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello della contribuente, la Commissione RAGIONE_SOCIALEa Regionale Piemonte rigettava il gravame, affermando che l’efficacia fiscale della modifica presentata con Docfa dalla ricorrente, a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni, in data 13.1.2017 (e, quindi, successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado) poteva
prodursi solo da allora, non potendo retroagire alle annualità precedenti oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa, laddove la ricorrente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR fatto riferimento, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte, al momento della presentazione del Docfa, anziché a quello di maturazione della situazione da cui è scaturito l’obbligo impositivo.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto congrua l’applicazione di imposte sulla base di dati non rispondenti alla realtà, violando il principio della capacità contributiva.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alla violazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, con riferimento alla mancata richiesta, da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 58, l. n. 602/1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata richiesta,
da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della classificazione dell’immobile di sua proprietà, il cui classamento risultava non aggiornato e palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche.
5. Con nota del 2.10.2023 la contribuente ha depositato domanda di adesione a definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1 l. n. 197/2022, la
attestando l’avvenuto pagamento della prima rata e chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
5.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l ‘RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023).
Va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione n. 148 adottata dal RAGIONE_SOCIALE Comunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 27 marzo 2023, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.
Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi del predetto regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente
al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché del menzionato regolamento comunale, il quale stabilisce che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
In particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, secondo la prescrizione del regolamento comunale.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le latu sensu tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.10.2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME