Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28790 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28790 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 22977/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione, anche in via disgiunta, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto nello studio del secondo difensore sito in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 585/2022, depositata in data 4 luglio 2022, notificata via pec in pari data; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023, dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha co ncluso per l’estinzione del processo; AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’Avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uditi l’ AVV_NOTAIO per la controricorrente.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato il 22 giugno 2015 alla società RAGIONE_SOCIALE (quale soggetto intermediario commerciale, obbligato in solido con la società fornitrice, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE) l’avviso di pagamento di euro. 10.032,26, di cui euro 9.199,83 per accise evase, euro 280,44 per interessi ed euro 551,99 per indennità di mora, ritenendo che non spettasse l’agevolazione di cui al punto 3 della tabella A allegata al T.U. RAGIONE_SOCIALE accise n. 504 del 1995, in quanto alcune imbarcazioni da diporto, battenti bandiera extra UE, erano state rifornite di gasolio denaturato, usufruibile solo per navigazione in acque comunitarie.
La Commissione tributaria provinciale di Imperia, con sentenza n. 216/2016 del 18 maggio 2016, aveva accolto il ricorso della società contribuente, confermando la spettanza dell’esenzione anche per imbarcazioni battenti bandiera extra UE.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 314/2019 del 23 gennaio 2019, aveva rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado e dichiarando che qualunque imbarcazione navigasse per scopi commerciali nelle acque UE godesse dell’esenzione.
La Corte di Cassazione, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 24728, depositata il 5 novembre 2020, aveva cassato con rinvio la sentenza impugnata statuendo il seguente principio di diritto: « In tema di esenzione d’accisa per l’utilizzazione di carburante per la navigazione, l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 171 del 2005, limitandosi a prevedere che “l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali: a) quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio”, va disapplicato perché in contrasto con l’art. 14, § 1, lett. c), della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, dovendosi invece accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca l’esenzione, che la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo ».
La Commissione tributaria regionale, in sede di riassunzione, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
-) la contestazione relativa all’appartenenza dell’imbarcazione alla UE era solo un rilievo formale, dovendosi fare riferimento non alla bandiera battente l’imbarcazione, ma al fatto che la navigazione implicasse una previsione di servizi a titolo oneroso;
-) la Corte di Cassazione aveva disapplicato l’art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2005, circostanza che, a differenza dell’annullamento, comportava una validità solo fra le parti ricorrenti e con tale disapplicazione si adeguava alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, causa n. C-341/20 del 19 settembre 2021, che aveva censurato la previsione normativa italiana in merito alla concessione di esenzione dell’accisa sui carburanti utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto oggetto di un contratto di noleggio;
-) nel p.v.c. redatto dall ‘RAGIONE_SOCIALE si evidenziava la mancata iscrizione dell’armatore nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese commerciali e l’inidoneità dei relativi contratti di noleggio e la Corte di Cassazione, in sede di rinvio, aveva confermato che occorreva la prova concreta
dell’utilizzazione disapplicando l’art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2005, ove si qualificava l’utilizzatore ai fini commerciali solo per la presenza di un contratto di noleggio;
-) la ditta non aveva dimostrato che le barche fossero iscritte nei relativi registri RAGIONE_SOCIALE imprese commerciali con indicazione RAGIONE_SOCIALE attività svolte;
-) doveva essere provato l’utilizzo commerciale RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni non la natura della bandiera battuta e il riassumente avrebbe dovuto cautelarsi a suo tempo in merito all’utilizzo che sarebbe stato fatto della barca noleggiata, verificandone almeno l’iscrizione nei registri con le indicazioni RAGIONE_SOCIALE attività svolte e dei proprietari o armatori RAGIONE_SOCIALE barche stesse, iscritti nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese presso la RAGIONE_SOCIALE ;
-) era contrario al diritto dell’Unione Europea l’esenzione dall’accisa per le imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui vi fosse un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui le imbarcazioni venivano utilizzate;
-) l’esenzione spettava non per l’appartenenza alla UE o meno dell’imbarcazione, ma per il modo in cui veniva utilizzata da chi ne aveva la disponibilità in quel momento, utilizzo che doveva essere di natura commerciale.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2005, dell’art. 14, §1, lett. c) della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, dell’art. 24 del T.U.A. n. 504 del 1995 e relativa tabella A, punto 3, dell’art. 4, p. 2, del D.M. n. 577 del 1995, ai sensi dell’art. 360, c omma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, non aveva
accolto nessuna RAGIONE_SOCIALE istanze e RAGIONE_SOCIALE richieste di parte riassumente, con rigetto esplicito (illegittima novazione dell’atto impositivo e rinvio alla Corte di Giustizia) od implicito (soprattutto per tutto ciò che atteneva la violazione di numerose norme procedura li e di tutela dell’affidamento del contribuente), ignorando , nel merito, l’assoluta impossibilità pratica di rispettare l’onere probatorio che era stato richiesto per la prima volta al quarto e al quinto capoverso della motivazione della decisione emessa.
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000, 57 e 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 112, 115, 345 e 394 cod. proc. civ., 97, 53, 24, comma 2, e 111 Cost. e 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Il principio elaborato dalla Corte di Cassazione, e ripreso dalla Commissione tributaria regionale comportava de plano la violazione o la falsa o mancata applicazione della normativa, senza considerare la giurisprudenza e la prassi amministrativa consolidate in materia sul contenuto degli atti amministrativi e sulle violazioni procedurali, sulla violazione del principio del giusto processo e della parità RAGIONE_SOCIALE armi processuali e sul mancato rispetto della tutela de ll’affidamento del contribuente.
Va osservato, in via preliminare, che la società ricorrente ha depositato, in data 18 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 198 e 202, della legge n. 197/2022, a seguito della definizione agevolata perfezionata ad opera della società coobbligata RAGIONE_SOCIALE, allegando la domanda di definizione agevolata, gli avvisi di pagamento inviati alla società RAGIONE_SOCIALE (n. prot. 7442 del 17 luglio 2014) e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (n. prot. 5998 del 18 giugno 2015) e l’attestato di versamento del 3 aprile 2023. La difesa erariale ha depositato, in data 27 settembre 2023, nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la quale ha rappresentato che non sussistevano
motivi ostativi ad esprimere parere favorevole alla cessazione della materia del contendere, fatta salva la compensazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
3.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
3.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è
di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
3.3 Inoltre, il comma 202 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 stabilisce che « La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 », ovvero che « La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa ».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giu dizio.
4.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
4.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione nei casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.