Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28530 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19502/2020 R.G. proposto da Fallimento n. 43/2019 RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori e legali rappresentanti p.t. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6273/19 depositata il 12 novembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 58203) riguardante l’Ici dovuta per l’anno 2010 a rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà del Fallimento n. 43/2019 RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi ricorrente), emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, (d’ora in poi controricorrente) per conto del Comune di Guidonia Montecelio (d’ora in poi ricorrente incidentale) per un valore complessivo di € 54.889,50 la CTP ha respinto il ricorso;
-la CTR ha parzialmente confermato la pronuncia di primo grado con l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni originariamente applicate;
-il ricorrente propone ricorso fondato su un tre motivi e istanza di sospensione, la controricorrente si costituisce con controricorso, il ricorrente incidentale propone ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 19997, n. 447 nonché dell’art. 5, del d.lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, per avere la sentenza impugnata affermato la legittimità dell’avviso di accertamento solo perché adottato sulla base di provvedimenti amministrativi del comune di Guidonia Montecelio senza confrontare la documentazione prodotta dalla società per dimostrare il minore valore dell’area.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda riguardante la riduzione del valore venale accertato secondo quanto dedotto con la perizia di stima.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel fatto che la sentenza non ha valutato la perizia di stima depositata in grado di appello dalla ricorrente sul valore venale RAGIONE_SOCIALE aree oggetto di accertamento.
Occorre precisare che nel caso di specie il ricorrente principale è il Fallimento n. 43/2019 RAGIONE_SOCIALE, il quale ha notificato il ricorso il 14 luglio 2020 e provvedendo alla sua iscrizione in data 28 luglio 2020. Il Comune di Guidonia Montecelio ha, viceversa, notificato il proprio ricorso per cassazione in data 15 luglio 2020. Si ricorda che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, ipotesi ricorrente nel caso di specie, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di
essenzialità dell’osservanza RAGIONE_SOCIALE forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. Sez. 6 – 5, n. 33809/2019, Rv. 656495 -01, Sez. 3, n. 25054/2013, Rv. 629137 -01).
Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio. Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del procedimento il 31 agosto 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. In data 29 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.
5.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1 , commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023).
S econdo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novella to dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza al l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di
quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200».
5.2. A norma d ell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».
5.3. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l’ente impo sitore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.
5.4. Nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente p rovvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5.5. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
5.6. Il ricorrente ha adempiuto l’onere di deposito della domanda
e della documentazione attestante l’avvenuto versamento
della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione dell’art.
7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso il 4 ottobre 2023