Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30318 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto:Tributi
Irpef 2006 – socio di fatto- litisconsorzio necessario
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 28857 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
Da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato elettivamente domiciliata a Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO , pec
;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 474/31/2015, depositata in data 28 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 114/08/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, quale presunta socia di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso avviso di accertamento emesso, per il 2006, a titolo di reddito di partecipazione, ai fini Irpef, a seguito del previo accertamento di maggior reddito, ai fini imposte dirette e Iva, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, quale presunta società di fatto svolgente attività commerciale;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
in data 4 ottobre 2023, la contribuente ha depositato domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, con attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE del versamento dell’intero importo dovuto.
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, stante la nullità dell’avviso di accertamento privo di valida sottoscrizione;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, l’illegittimità della sentenza per vizio di motivazione stante il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili per l’omesso deposito dell’atto di delega o ordine di servizio agli atti di causa;
-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 118 disp. att. c.p.c., stante la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente;
-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’illegittimità / nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c.,36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 e 24 Cost;
-con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 5,55,148 e 149 del d.P.R. n. 917/86 (TUIR) nonché dell’art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 2697 c.c.;
in data 4 ottobre 2023 la contribuente ha depositato domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, con attestazione dell’RAGIONE_SOCIALE del versamento in data 23.9.2023, dell’intero importo dovuto (euro 29.763,00) in corso di giudizio;
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, e ntro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione e’ impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Cosi deciso in Roma il 16 ottobre 2023
Il Presidente NOME COGNOME