Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35975 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35975 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura allegata all’atto di costituzione di nuovo procuratore dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo PEC.
-controricorrente –
Tributi-Condonoestinzione processo
avverso la sentenza n.3825/18/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sez. distaccata di Catania, depositata in data 11 settembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE (oggi sRAGIONE_SOCIALE) di cartella di pagamento portante IRPEF e ILOR degli anni di imposta 1991 e DATA_NASCITA, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando le cartelle impugnate;
avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente, a mezzo di nuovo procuratore, ha depositato domanda di definizione della lite pendente ai sensi della legge n.197 del 2023 e ricevuta di pagamento della prima rata.
Considerato che:
la controricorrente ha depositato in atti istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art.1, commi da 186 a 202 , della legge 29 dicembre 2022 n.197 nonché quietanza di pagamento della prima rata in relazione alla cartella di pagamento oggetto di giudizio;
l’atto impositivo per cui è causa è contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art.40, comm a 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo è estinto e che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre