Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35380 Anno 2023
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 32027 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO ;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2746/03/2020, depositata in data 10 giugno 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 5049/05/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per quanto di interesse, aveva ritenuto l’indebita deduzio ne da parte della società, ai fini Ires e Irap, per il 2014: 1) della quota di trattamento di fine mandato per l’amministratore, annualmente accantonata (ovvero per competenza), stante la mancanza di atto di data certa precedente alla nascita del rapporto amministratore/società di cui agli artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) del TUIR; 2) dei rimborsi RAGIONE_SOCIALE spese e indennità di trasferta ai dipendenti non trattandosi di prestazioni specifiche svolte eccezionalmente fuori dall’abituale sede di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR;
-in punto di diritto, la CTRannullando l’atto impositivo limitatamente al recupero a tassazione, ai fini Ires, dell’accantonamento del TFM – per quanto di interesse, ha ritenuto che, ai fini della deducibilità dell’indennità all’amministratore, assimil ata a quella per il TFR dei dipendenti ai sensi degli artt. 105 TUIR, non fosse necessaria la data certa anteriore alla nascita del rapporto amministratore/società; era legittimo, invece, il recupero a tassazione, ai fini Irap, del compenso erogato all’amministratore e dell’accantonamento per
il TFM in quanto tali costi erano esclusi dalla deducibilità dall’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 446/97;
la società contribuente resiste con controricorso;
in data 4 ottobre 2023, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, con deposito della quietanza di pagamento dell’intero importo dovuto.
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) del TUIR per avere ritenuto deducibili gli accantonamenti per il TFM dell’amministratore in mancanza di data certa anteriore, sebbene ai sensi dei pur richiamati artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) del TUIR, le quote di TFM accantonate fossero deducibili per competenza soltanto nei limiti in cui il diritto all’indennità risultasse da atto di data certa anteriore all’inizio d el rapporto;
-in data 4 ottobre 2023, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, allegando ad essa: 1) copia della domanda presentata il 25 9.2023 di definizione agevolata cui al comma 195 della Legge n. 197/2022 riguardante l’avviso in questione; 2) attestazione del 26.9.2023 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata e 3) quietanza di versamento dell’importo di € 33.000,00 dovuto ai fini della definizione agevolata, effettuato in data 22.9.2023;
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, e ntro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in
camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023