Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35408 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35408 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2778/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 120/2013 depositata il 05/12/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, recante determinazione di maggior reddito per il
2005 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso la società che deposita memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con istanza depositata il 5.10.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate.
Con memoria depositata il 23.10.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla richiesta della contribuente.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Roma, 8 novembre 2023