Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35547 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 415/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata in Roma presso i suoi Uffici in INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , quale ex l.r. della cessata sRAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , quale ex socio unico della cessata società RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec ;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, n. 8763/47/16, depositata il 10.10.2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, propose ricorso avverso la cartella esattoriale per IVA ed altro relativa all’anno di imposta 2009, pretesa ex art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 per effetto del disconoscimento del credito d’imposta indicato dalla predetta società in dichiarazione.
La C.T.P. di Napoli respinse il ricorso poiché la tardività nella presentazione della dichiarazione era da ritenersi ostativa alla possibilità di considerare il credito IVA in contestazione.
La decisione venne appellate ed il giudice di seconde cure accolse l’appello in applicazione del principio statuito da S.U. nn. 17757 e 17758 del 2016 secondo cui è fatta salva per il contribuente, in sede di impugnativa della cartella, la dimostrazione della sussistenza del credito d’imposta portato in detrazione, non dandosi in tal modo prevalenza ad aspetti puramente formali.
2.Avverso la prefata decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso affidato ad un motivo mentre il socio e il legale rappresentante, qui evocati in giudizio a seguito della cessazione della società, si sono costituiti con controricorso.
3.Deve darsi atto che parte contribuente ha presentato una prima domanda di definizione agevolata il 29.5.2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, per la quale ha richiesto in questa sede la sospensione del processo ed in pendenza del giudizio ha provveduto al versamento dell’importo dovuto.
La domanda è stata poi respinta dall’RAGIONE_SOCIALE poiché non avente ad oggetto un atto impositivo, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Nel provvedimento di diniego si è, inoltre, specificato come il giudizio avesse ad oggetto il disconoscimento del credito IVA derivante dalla dichiarazione dell’anno di imposta precedente presentata con ritardo superiore a 90 giorni.
Successivamente parte contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché la controversia è stata definita attraverso la definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. A tal fine sono state depositate nel presente giudizio: la domanda di definizione agevolata della lite; la ricevuta di protocollazione della domanda; le ricevute di pagamento F24 liti pendenti.
Sussistono le condizioni per potersi dichiarare estinto il giudizio.
Emerge, infatti, dagli atti che:
le ricevute di pagamento allegate sono relative al versamento effettuato in occasione della precedente istanza di condono;
il versamento è relativo al medesimo atto impositivo di cui alla successiva istanza di definizione agevolata;
Il versamento è avvenuto in pendenza di giudizio;
La somma versata è superiore alla rata dovuta.
Tali circostanze consentono di riferire, univocamente, il pagamento effettuato alla domanda di definizione agevolata presentata ex l. n. 197 del 2022 con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.
Deve specificarsi, infatti, che la circostanza che il pagamento sia stato effettuato antecedentemente all’istanza di definizione agevolata non è in alcun modo ostativo all’accoglimento della stessa. Difatti non vi alcuna preclusione normativa, espressa o tacita, a che il versamento possa essere stato effettuato anche precedentemente alla istanza di definizione, purché ovviamente la somma versata non sia inferiore a quella dovuta all’erario e sia riferibile al medesimo atto impositivo. In questo senso depong ono i commi 195 e 196 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022, secondo cui ‘Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge’.
Infine, la natura di cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo automatizzato, non preclude l’accesso alla definizione agevolata attesi i chiari principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 18298 del 25/06/2021.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione al di fuori dei casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023