Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30373 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 18764-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentata e difesa –
Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 1390/10/2019 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 30 maggio 2023, e successivamente in riconvocazione il 3 ottobre 2023, dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE , all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di
Dogane -Dazi -Royalties -Valore di transazione -Definizione agevolata ex art. 1 L. n. 197/2022
importazione, effettuante dallo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE, su incarico della RAGIONE_SOCIALE negli anni 2008/2010, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato all a licenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione , notificò l’avviso d i rettifica, irrogando anche le sanzioni.
L’atto fu impugnato, individualmente, da ciascuna società, la COGNOME nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che ne accolse in parte le ragioni con sentenza 597/01/2017. Nello specifico l’atto impositivo fu annullato limitatamente all’Iva e alle sanzioni. L’appello proposto da ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti, per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, esitò nella sentenza n. 1390/10/2019. Il giudice regionale ha annullato la decisione impugnata quanto alle sanzioni, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
Con sette motivi la società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale la CAD COGNOME ha chiesto prima la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per poi, con la successiva allegazione di ulteriore documentazione, chiedere l’estinzione del giudizio per l’integrale pagamento del debito fiscale da parte della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 30 maggio 2023 e, successivamente alla allegazione della documentazione integrativa, all’esito della riconvocazione del collegio del 3 ottobre 2023, la causa è stata riservata in decisione.
La contribuente, debitrice in solido, ha ritualmente depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Considerato che
La società ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha prima depositato la richiesta di sospensione del giudizio e, nelle more acquisita ulteriore documentazione, da cui si evince l’adesione alla definizione
RGN NUMERO_DOCUMENTO
agevolata della società importatrice, RAGIONE_SOCIALE -del cui debito fiscale risponde in solido l’odierna ricorrente quale spedizioniere rappresentante indiretto-, ha chiesto l ‘ estinzione del giudizio.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, che si avvale -ai fini della definizione agevolata della propria posizione di debitore
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
solidale, così come previsto dal comma n. 202 citatodell’istanza e de l pagamento eseguito dal debitore principale, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2023 e, in riconvocazione, il 3