Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3154 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3154  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
DEFINIZ AG 197 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20301/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in San Pietro di  Morubio, in persona  del  legale  rappresentante,  elettivamente  domiciliata  in Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata ex  lege in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difend e;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DELLA LOMBARDIA, n. 982/2020, depositata il 11 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1.L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza  della  C.t.p.  di  Milano,  che  aveva  a  sua  volta  accolto  il ricorso  introduttivo  avverso  avviso  di  accertamento  a  mezzo  del quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato per l’anno 2012 maggior reddito a
seguito di contestazione di abuso del diritto, sul presupposto che i costi unitari medi di acquisto di oli combustibili fossero antieconomici ed irragionevoli.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
 Con  istanza  depositata  l’otto  ottobre  2023  la  ricorrente  ha chiesto  di  dichiarare  estinto  il  giudizio  ai  sensi  della  legge  29 dicembre 2022 n. 197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione  della  materia  del  contendere  con  memoria  illustrativa successiva.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il  successivo  comma  198,  prevede  che  «Nelle  controversie pendenti  in  ogni  stato  e  grado,  in  caso  di  deposito  ai  sensi  del comma 197, secondo periodo, il  processo  è dichiarato estinto con decreto del presidente  della  sezione  o  con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata  la  data  della decisione».
La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver  provveduto  al  pagamento  di  quanto  dovuto.  È  stato  altresì prodotto  provvedimento  di  sgravio  del  3  novembre  2023,  reso dall’RAGIONE_SOCIALE  proprio  a  seguito  della  domanda  e  del pagamento  effettuato,  per  cui  deve  dichiararsi  altresì  cessata  la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate, ex art. 1, comma 198, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non  suscettibile,  per  la  sua  natura lato  sensu sanzionatoria,  di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.