Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4230/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME CAMPEGGI GUENDALINA, COGNOME CAMPEGGI CAMILLO, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3868/2017 depositata il 26/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
con ricorso, affidato a due motivi, l’ RAGIONE_SOCIALE chiedeva la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3868/10/17 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’ impugnazione di NOME, NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di liquidazione di imposta successoria; 2. NOME, NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso;
in pendenza di giudizio di cassazione, i controricorrenti, alla luce del disposto dell’art. 6, comma 10, D.L. 119/2018, dichiaravano di volersi avvalere della definizione agevolata contestualmente depositando la domanda di definizione presentava telematicamente nonché copia del versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018;
con ordinanza in data 20 maggio 2021 questa Corte concedeva all’RAGIONE_SOCIALE un termine di 60 giorni per fornire informazioni in ordine agli esiti della procedura di definizione agevolata attivata dalla coerede COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME;
CONSIDERATO CHE
sebbene l’ RAGIONE_SOCIALE non ha fornito i chiesti chiarimenti tuttavia risulta, come comprovato dai controricorrenti con memoria in data 31/10/2023, che l’ ufficio ha provveduto allo sgravio integrale della pretesa tributaria che era stata iscritta a ruolo al n. NUMERO_DOCUMENTO notificato con cartella n. 09720140027908890 a seguito del pagamento da parte di uno dei coobbligati;
il processo deve, quindi, ritenersi estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18;
2.1. l’ art.6 del d.l. in esame, per quel che qui rileva, dispone che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); – «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); – «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13);
2.2. poiché qui risulta, da un lato, che uno dei contribuenti ha trasmesso all’Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all’art.6 cit., la cau sa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata ;
2.3. va precisato che il sopravvenuto pagamento dell’intero debito tributario da parte di uno solo dei coobbligati, attraverso la definizione della lite con il Fisco, determina l’estinzione della pretesa erariale e il venire meno l’interesse alla lite da parte dei non aderenti ai sensi dell’ art. 6 co. 14 d.l. 119/2018;
3. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data