Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24192/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato DI COGNOME E RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE ;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3919/2016 depositata il 17/06/2016.
Udita la relazione svolta nell ‘udienza pubblica del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere o, in subordine, per l’accoglimento del ricorso;
Uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per l’intimata l’AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA ridotta del 10% sull’acquisto, sia nazionale sia intracomunitario, per gli anni 2008-2012 di materiale fotovoltaico in forma di elementi singoli e non di impianto e in veste non di acquirente ma solo come intermediaria, applicando le relative sanzioni.
La società ha impugnato l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma ha accolto il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio con la sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza fondato su undici motivi e ha depositato memoria.
E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente osservato che l’RAGIONE_SOCIALE, pur essendo rimasta intimata, ha partecipato tramite l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO all’udienza di discussione, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, dal secondo periodo del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, c .p.c., il quale (nella versione applicabile ratione temporis a questo giudizio), così dispone: « La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale ».
Vale il principio recentemente affermato secondo cui « In materia di ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dalla Commissioni tributarie regionali (ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intimata, che pure non abbia già contraddetto mediante rituale controricorso, può partecipare alla discussione orale avvalendosi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, senza che sia necessario che a quest’ultima sia stata rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio » (Cass. n. 2465 del 2024). Trattandosi di fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale è previsto il patrocinio facoltativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’RAGIONE_SOCIALE medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo cui gli avvocati AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass. sez. un. n. 23020 del 2005). Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE che si avvalga, nel giudizio di cassazione, del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo il quale gli avvocati AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass. n. 14785 del 2011; Cass. n. 2606 del 2012; Cass. n. 23865 del 2020).
Tanto premesso, va rilevato che con la memoria depositata telematicamente il 30.5.2024 la contribuente ha comunicato l’intervenuta definizione RAGIONE_SOCIALEa lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con l. n. 225/2016, chiedendo l’estinzione del presente giudizio per intervenuta definizione RAGIONE_SOCIALEa lite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l. n. 193/2016.
La domanda è fondata.
Anche le sanzioni amministrative tributarie possono essere oggetto di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa lite pendente, come ammesso da atti di prassi (Circolare del 8.3.2017, n. 2/E RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , pag. 12) e confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2995 del 2024; Cass. n. 20970 del 2021).
In questo caso, poi, la ricorrente ha documentato l’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute: a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR favorevole all’Ufficio, è stata emessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 con cui è stato intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria di cui al provvedimento sanzionatorio impugnato; la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 e l’Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione , in data 9.6.2017, ha comunicato alla r icorrente l’ammontare complessivo dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALE n. 6 cartelle di pagamento con riferimento alle quali la Società aveva proposto domanda di adesione alla definizione agevolata, inclusa la sopraindicata cartella di pagamento n. 097 2016 NUMERO_DOCUMENTO (si veda riga n. 3 del ‘prospetto di sintesi’ allegato alla comunicazione ); in data 23.6.2017, la ricorrente ha effettuato il bonifico di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.547,21, dovuta ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa recata nella cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 e l’Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione, con missiva via posta elettronica del 5.7.2017, ha pure confermato l’avvenuta definizione RAGIONE_SOCIALEa pendenza relativa a quella cartella.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di definizione agevolata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, che contempla l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore,
qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere qualora risulti, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019).
In questo, caso, risultando l’integrale pagamento del dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
L’esito RAGIONE_SOCIALEa lite giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2018).
p.q.m.
dichiara l’estinzione per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.