Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7390 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17482/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente d all’avvoca to NOME COGNOME.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(ADS80224030587), che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 10173/2018, depositata il 26/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso.
Udito l’avv ocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e bollo nonché relative sanzioni riferita ad una sentenza di condanna emessa in suo favore dal Tribunale di Napoli, in sede di giudizio di appello venuta meno a seguito di accordo transattivo e di pronunciata cessazione della materia del contendere da parte della Corte d’Appello di Napoli.
Deduceva il contribuente, oltre alla sussistenza di vizi di forma dell’atto impositivo, la mancanza del presupposto impositivo dell’imposta di registro perché non era stata liquidata e riscossa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello, che aveva travolto e caducato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, rimuovendone definitivamente gli effetti.
L’adita CTP di Napoli disattendeva i motivi d’impugnazione del COGNOME e la decisione veniva confermata dalla CTR della Campania, la quale osservava, in particolare, che ai sensi del , “sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato” e che la disposizione prescrive, per rendere
l’accordo opponibile al fisco, la partecipazione dell’Amministrazione in entrambe le ipotesi, allo scopo di impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita resistendo con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 131 del 1986 e deduce che, ai fini della tassazione, è stata erroneamente considerata la condanna contenuta nella sentenza di primo grado è rimasta definitivamente travolta e caducata dalla sentenza di appello che ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, passata in giudicato prima della liquidazione e riscossione dell’imposta, per cui l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto con l’atto impositivo impugnato il pagamento dell’imposta di registro per un atto ormai giuridicamente inesistente, trovando il rapporto dedotto in giudizio la propria regolamentazione non più nella pronuncia di prime cure ma nella transazione intervenuta tra le parti.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 septies , della l. n. 241 del 1990, 7 della. 212 del 2000, 52, commi 2 e 2 bis, d.P.R. n. 131 del 1986, 24 e 111 Cost., e deduce che la CTR della Campania avrebbe dovuto rilevare la carenza di motivazione dell’atto impositivo non essendo sufficiente l’indicazione, senz’altra specificazione, degli estremi della sentenza tassata per rendere conoscibile al contribuente la pretesa impositiva.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 bis e 52, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 septies della l. n. 241 del 1990, e deduce che la CTR avrebbe dovuto rilevare il difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato «che deve indicare il nominativo del delegato» atteso che, nella specie, la dirigente AVV_NOTAIO NOME COGNOME aveva delegato il funzionario NOME COGNOME, il quale aveva sottoscritto l’avviso, non risultando allegata la delega e le ragioni della stessa.
Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta la illegittimità e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod. proc. civ., e dei principi relativi all’onere della prova, perché la CTR avrebbe dovuto compiere una compiuta valutazione del contenuto della delega contenuta nella disposizione di servizio n. 3/2015 prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado, a firma del Direttore Provinciale AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.
Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., 53 bis e 52 comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, 42, d.p.r. n. 600 del 1973, 21 septies della l. n. 241 del 1990, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 3 l. n. 241 del 1990 e dei principi relativi all’onere della prova, perché la CTR non ha verificato, dandone conto in motivazione, se NOME COGNOME fosse un dirigente, non risultando dall’elenco depositato dall’RAGIONE_SOCIALE, e se la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME fosse, all’epoca dei fatti, dirigente a seguito di regolare concorso pubblico.
La contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio ed invoca l’effetto estintivo della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata NOME COGNOME che con istanza telematica 25/9/2023 ha chiesto, ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022, pronuncia: 1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. NUMERO_DOCUMENTO; 2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018.
A tal fine la predetta ha allegato: 1) domanda di definizione della lite fiscale pendente presentata in data 13.09.2023; 2) ricevuta di ricezione in data 13.09.2023 della domanda di definizione della lite fiscale pendente attestante anche l’avvenuto pagamento; 3) Modello F 24 co n quietanza 12.9.2023 di pagamento degli importi dovuti per la definizione, pari al 5 % del valore della causa (si verte, nella specie, di doppia soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE nei gradi di merito).
La Corte, con ordinanza n. 29636/2023, ha pronunciato l’estinzione di quel giudizio (spese a carico della parte che le ha anticipate ex art. 1 co. 198 cit.), tanto con riferimento al ricorso principale concernente la legittimità dell’avviso di liquidazione, quanto con riferimento al ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18, conv. in l. 136 del 2018.
Ai sensi dell’art. 1, co. 202 , l. n. 197 del 2022, ‘ La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196. ‘
La richiesta pronuncia estintiva, quindi, va adottata anche per il presente giudizio.
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 13 marzo