Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7565/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO . AVV_NOTAIO. COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 7141/2022 depositata il 02/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Marcianise (CE), del 4/5/15, notificato mediante consegna al rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio di Napoli emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO (per recupero IRES 2010), NUMERO_DOCUMENTO (per recupero IRES 2011), NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (per recupero IVA/IRAP 2010), NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO (per recupero IVA/IRAP 2011), scaturenti tutti dal medesimo pvc dal quale erano risultate violazioni in materia di IRAP, IVA ed IRES, per gli anni di imposta 2010 e 2011.
Nello specifico, la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE controllata/consolidata -e la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE/consolidante – impugnavano gli avvisi di accertamento eccependo – tra gli altri numerosi motivi – la carenza di delega in capo al firmatario degli atti impositivi impugnati.
La CTP di Napoli, dopo aver riunito i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 13365/2016, con assorbente riferimento al motivo inerente alla sottoscrizione degli avvisi – per violazione dell’art. 42 comma 1 D.P.R. 600/73, e la sentenza era confermata in appello, sempre sull’assorbente motivo della delega di firma.
Su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, questa Suprema Corte di legittimità, con ordinanza n.27766/20, affermava la non necessità dell’indicazione nominativa del delegato, purché individuabile
mediante la funzione svolta, quale dirigente di ruolo dell’ufficio, cassava quindi la sentenza disponendo il rinvio al giudice di appello. La RAGIONE_SOCIALE contribuente riassumeva il giudizio nell’ambito del quale veniva esaminato l’appello dell’Ufficio, che è stato accolto, con conferma dei rilievi ad eccezione di quello riguardante i maggiori redditi ricostruiti derivanti dall’esistenza di un con tratto di locazione dell’impianto produttivo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Donde ricorre per cassazione il patrono erariale, affidandosi ad unico mezzo di doglianza.
Con produzione documentale in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata e pagamento della prima rata ai sensi della l. n 197/2022.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo si AVV_NOTAIOila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione, motivazione apparente, nullità della decisione per violazione dell’art.132, n.4, cpc, 36 DLGS 546/1992, in relazione agli artt.116 cpc nonché 118 disp. att. cpc.
Tuttavia, preliminarmente dev’essere esaminata la produzione spontanea di parte contribuente che ha depositato istanza di definizione agevolata, con pagamento della prima rata del dovuto.
Occorre ricordare che, a mente dell’art. 1, comma 194, l. n. 197/2022, ‘La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale . Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023’.
Altresì, ai sensi del comma 202, la definizione agevolata proposta da un coobbligato giova anche agli altri; quindi, il versamento operato da RAGIONE_SOCIALE, consolidante, giova anche a RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di consolidata.
In conclusione, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con spese a carico di chi le ha anticipato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate
Così deciso in Roma, il 11/09/2024.