Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20977-2020, proposto da:
COGNOME NOME COGNOME cf. SCRSVT92C30F205U, COGNOME NOME COGNOME c.f. MNZLSN92S24F205D, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 216/05/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 28.01.2020; adunanza camerale del 4 luglio 2024
udita la relazione della causa svolta nell’ dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Giuochi e scommesse – Imposta Unica – Definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197/2022
Fatti di causa
A seguito dell’avviso d’accertamento, notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2013 alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’Amministrazione recuperò a tassazione l’imposta afferente le scommesse a quota fissa , concluse dai giocatori italiani con il bookmaker RAGIONE_SOCIALE. La pretesa erariale era stata rivolta, a titolo di obbligato principale, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale centro trasmissione dati (CTD), e, a titolo di soggetto obbligato in solido, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3093/04/2017 rigettò il ricorso della società (CTD). L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 216/05/2020, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, dopo aver ritenuto infondate le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e di legittimità costituzionale della legge, anche in considerazione dei precedenti in materia, ha riconosciuto la soggettività passiva d’imposta del CTD, ancorché non rilasciata o inefficace la concessione dell’Amministrazione fiscale.
Gli odierni ricorrenti, succeduti alla RAGIONE_SOCIALE, nelle more cassata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso avverso la sentenza, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Dopo un rinvio disposto con ordinanza interlocutoria all’esito dell ‘ adunanza camerale del 10 febbraio 2023, richiesto dai contribuenti, unitamente alla sospensione del processo, al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197, nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 la causa è stata trattata e decisa sulla base della documentazione allegata dalla difesa dei ricorrenti.
Ragioni della decisione
I ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2024