Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11460 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14638/2022 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal AVV_NOTAIO da Palermo il 30 settembre 2022, rep. n. 6968, in allegato all’atto di costituzione nel presente procedimento;
RESISTENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di liquidazione dell ‘ imposta di registro n. 10/1T/006996/000P001 e n. 10NUMERO_DOCUMENTO1TNUMERO_DOCUMENTO006996NUMERO_DOCUMENTO000P002 in relazione alla ripresa di un contratto di affitto tra NOME COGNOME e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ di un terreno sito in Vallelunga Pratameno (CL) e censito in catasto con le particelle 73, 75 e 77 del folio 19, per la durata di trenta anni e con canone annuale di € 16.000,00, per la realizzazione di un parco eolico, ha rigettato -dopo la riunione -gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e del la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 17 marzo 2015, n. 1551/07/2015, ed il 26 gennaio 2016, n. 232/07/2016, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
NOME COGNOME si è tardivamente costituito per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Nelle more, avendo quest ‘ ultimo aderito alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
Come si è detto, in corso di causa, NOME COGNOME ha prestato adesione alla definizione agevolata di cui all’ art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. In proposito, con istanza depositata il 26 novembre 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul presupposto (risultante da nota allegata della difesa erariale) « che il contribuente COGNOME NOME ha regolarmente definito la lite relativa ai citati avvisi di liquidazione attingendo alla Definizione Agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – Legge 31 Agosto 2022, n. 130, articolo 5 ».
Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore de ll’RAGIONE_SOCIALE il 16 settembre 2022, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.
” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile