Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1135/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 77/29/2012, depositata in data 13 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Nell’anno 2008 l’Agenzia delle Entrate – direzione regionale del Lazio – sottoponeva la società RAGIONE_SOCIALE ad una verifica fiscale
Avv. Acc. IVA 2006
relativamente all’anno di imposta 2005, conclusasi con il processo verbale di constatazione n. 102/2008 redatto in data 13/05/2008, da cui emergeva una errata determinazione degli interessi fiscalmente deducibili in violazione dell’art. 98 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente ai finanziamenti posti in essere dal socio qualificato RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di € 180.173.487,74, di cui € 108.586.743,00 a titolo di finanziamenti diretti e € 71.441.227,00 a titolo di garanzie per finanziamenti erogati da terzi, anche per l’indeducibilità di quanto versato per ottenere da parte della FONTE S.p.A. la postergazione a favore degli istituti bancari. Sulla base del processo verbale di constatazione summenzionato veniva emesso nei confronti dell’Ambrosia Uno, in qualità di consolidata, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e nei confronti della FONTE S.p.A., in qualità di consolidante, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per recuperare a tassazione le somme erroneamente dedotte a titolo di interessi in violazione dell’art. 98 d.P.R. n. 917/1986. Veniva notificato anche l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO al fine di recuperare l’Iva di € 457.223,80 illegittimamente detratta relativa alla somma di € 2.286.119 (pari al 3,2% del credito postergato) versata in cambio della postergazione del credito, avendo questa operato ex lege ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.
Avverso questo avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. La società impugnava, successivamente, anche la cartella n. NUMERO_DOCUMENTO successiva all’iscrizione a ruolo dell’intera somma liquidata con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO
La RAGIONE_SOCIALE di Roma, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 48/54/2011, li accoglieva.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio.
Con sentenza n. 77/29/2012, depositata in data 13 aprile 2012, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890, degli artt. 1, comma 2, 16, 17, 22, 34, 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 101, 183 e 291 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso senza rilevare che l’omessa notifica nelle mani del destinatario, dall’avviso di ricevimento ricavandosi una firma illeggibile ma comunque non riferibile al destinatario (il procuratore costituito in primo grado), richiedeva l’invio a quest’ultimo della C.A.N., la mancanza della quale determinava nullità della notificazione dell’appello; la sentenza della C.t.r. deve considerarsi ricorribile in Cassazione nel termine breve decorrente dalla sua effettiva conoscenza, avvenuta con notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia Sud S.p.A. il 2 novembre 2015.
Va premesso che, con documentazione depositata in data 2 dicembre 2024, la società contribuente faceva presente di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 del d.l. n.193/2016 e 2 del d.l. n. 36/2017, effettuata in relazione ai carichi contenuti nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA derivanti dal ruolo n.
2015/002453 avente ad oggetto le somme richieste con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto del presente giudizio. All’uopo, depositava la dichiarazione con la quale Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. trasmetteva alla contribuente la comunicazione prevista dall’ art. 6, comma 3, del d.l. citato contente l’indicazione delle somme dovute ossia € 503.110,32 da pagare in 5 rate (con scadenze rispettivamente fissate al 31 luglio 2017, 30 settembre 2017 che cadendo di sabato si prorogava di diritto al successivo 2 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 poi prorogata al successivo 31 luglio 2018 per effetto del d.l. n. 148/2017 -e 30 settembre 2018) ed i relativi bollettini di pagamento. Pure forniva la prova della tempestività della richiesta ossia di averla presentata entro la data del 31 marzo 2017, termine quest’ultimo prorogato alla data del 21 aprile 2017 per effetto dell’art. 1 del d.l. n. 36 del 27 marzo 2017.
2.1. Pertanto, vista la formale richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la regolarità della documentazione, può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e 2 del d.l. n. 36/2017 con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.