Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29809/2015 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove domiciliata per legge (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PROVVISORIA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 ‘ ROTTAMAZIONE QUATER’
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di eredi legittimi della defunta NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative) n. 2002/003/SC/000033342/003 del 27 aprile 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate su sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma il 3 settembre 2002, n. 33342, portante condanna per la ripetizione di indebito, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 10 novembre 2011, n. 252/02/2011, avverso la quale la sola Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, in conseguenza della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte l’11 ottobre 2013, n. 23128, all’esito della riassunzione del procedimento, ha accolto l’appello proposto in via principale dell’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dai medesimi avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’8 giugno 2009, n. 344/44/2009, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario dei contribuenti -sul rilievo che la sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di danaro fosse soggetta all’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3% ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L ‘Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.
Nelle more, con provvedimento adottato il 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, valuta ndo l’insussistenza della propria soccombenza in entrambi i gradi del giudizio di merito dopo la cassazione con rinvio della sentenza di appello;
In seguito al diniego di definizione agevolata, che non risulta essere stato impugnato dinanzi a questa Corte ex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la trattazione della causa.
Nelle more, dopo l’emanazione della cartella di pagamento n. 09720180017409425000 del 29 ottobre 2018 per la riscossione provvisoria in corso di causa della predetta imposta (con i relativi accessori), con il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO del 29 marzo 2019, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, essendo stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 , commi 231 -252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. ‘ rottamazione quater’), con l’impegno alla rinunzia ai procedimenti pendenti . 7. In prossimità dell’adunanza camerale, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, avendo
provveduto al saldo integrale della somma dovuta per la definizione agevolata.
CONSIDERATO CHE:
Come è noto, l’art. 1, comma 23 6, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ».
Nella specie, i contribuenti hanno documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ‘e stinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
La Corte dichiara l’estinzione de l presente procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno