Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE e NOME 1988
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16150/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. n. 521/05/2016, depositata in data 19 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio.
Rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE -direzione RAGIONE_SOCIALE L’Aquila -disconosceva alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CoopRAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE e lLOR, notificato in data 24 aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l’annualità 1988, determinando un reddito netto ai fini NOME di £ 393.481.000 e un reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE di £ 531.628.000.
Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. con la sentenza n. 20/1989, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando in parte i recuperi e confermando quello degli interessi sui crediti d’imposta anno 1982.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r . dell’Abruzzo, limitatamente al recupero degli utili accantonati per £ 539.891.000; si costituiva la banca, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 17/1991 la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Contro tale decisione proponeva ricorso la banca contribuente dinanzi alla C.t.c. -Sezione di L’Aquila; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello.
Con sentenza n. 3725/2008 la C.t.c. adita accoglieva il gravame della banca, confermando la spettanza dell’agevolazione.
Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE; resisteva la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Con sentenza n. 18738/2014 la Corte di Cassazione cassava la decisione della C.t.c., rinviando ad altra sezione della C.t.r. dell’Abruzzo.
Con sentenza n. 521/05/2016, depositata in data 19 maggio 20 16, la C.t.r. adita in sede di rinvio accoglieva l’appello dell’ufficio, dichiarando non spettante l’agevolazione in discorso.
Avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi uniformato il giudice di rinvio al principio di diritto formulato dalla Corte» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., in sede di rinvio, non ha seguito il principio di diritto posto dalla Suprema Corte ai fini dell’agevolazione ex art. 12 L. n. 904/1977 (la cui fruizione dipende dalla presenza di impedimenti statutari alla distribuzione RAGIONE_SOCIALE riserve), bensì si è occupata dell’inconferente imposta straordinaria sul patrimonio netto RAGIONE_SOCIALE imprese e dell’agevolazione ex art. 1, comma terzo, D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (che richiede una delibera assembleare).
Va premesso che in data 20 marzo 2024, la contribuente RAGIONE_SOCIALE, ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione
agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima , dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento essendo menzionato correttamente il numero di ruolo del ricorso per cassazione; da essa risulta anche che non era dovuto alcun importo perché le somme versate in pendenza di giudizio erano maggiori di quelle dovute per la definizione.
2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata.
2.2. Orbene, vista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.