Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: definizione
d.L. n. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16610/2014 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso quest’ultimo (con indirizzo PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’ AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso la stessa in FerraraINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia Romagna n. 170/02/13 depositata il 16/12/2013 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/03/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha respinto l’app ello del contribuente e quindi confermato la pronuncia della CTP che aveva sancito la legittimità degli atti impugnati, plurimi provvedimenti di fermo amministrativo per somme dovute a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP per i periodi d’imposta 2000, 2003, 2005 e 2006;
-avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il COGNOME NOME con atto affidato a sei motivi; il Riscossore resiste con controricorso;
-in data 23 settembre 2021 il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere con annessa documentazione;
-all’adunanza camerale del 29 settembre 2021 la Corte rilevava l’adesione del contribuente alla c.d. ‘rottamazione ter’, di cui all’art. 3 c. 1 del d.L. n. 119 del 2018 come convertito in L. n. 136 del 2018 e disponeva l’acquisizione di chiarimenti presso il Riscossore in ordine al perfezionamento della ridetta procedura;
-il Riscossore ha quindi depositato memoria illustrativa autorizzata e documentazione;
-il contribuente ha depositato istanza e annessa documentazione, in forza della quale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-come si evince dalla memoria depositata da RAGIONE_SOCIALE in data 20 febbraio 2024, l ‘ Ufficio competente della stessa ha comunicato che alla data del 13/05/2022 il contribuente NOME COGNOME era in regola con i pagamenti e che aveva regolarizzato la sua situazione debitoria. Ad oggi, pertanto, i tributi oggetto del presente contenzioso risultano estinti, come documenta l’ estratto di ruolo aggiornato prodotto in atti; il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 comma terzo del del d.L. n. 193 del 2016
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME -2
e, con la memoria ha chiesto dichiararsi “cessata la materia del contendere”;
-conclusivamente, trovano applicazione principi già enunciati da questa Corte (Cass. n. 24083 del 2018), secondo i quali in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;
-il giudizio va quindi estinto; le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088);
-infine, va rilevato che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). Cass., 7 giugno 2018, n. 14782);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; spese a carico dell’anticipatario.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.