Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4917/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
contro
VECCHIO FAUSTO;
-intimato- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 5997/2021 depositata il 15 luglio 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli da Equitalia Sud s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate a sèguito del mancato pagamento delle somme da lui dovute in virtù di due cartelle esattoriali e di un avviso di accertamento esecutivo.
Il ricorso veniva respinto dal giudice adìto, il quale, pronunciando nel contraddittorio dell’ente creditore e dell’agente della riscossione, riteneva infondato l’unico motivo di doglianza proposto dal contribuente, con il quale era stata denunciata la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.
Il Vecchio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 5997/2021 del 15 luglio 2021 dichiarava « l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 6 legge 136/2018» , rilevando che: «il… processo era stato sospeso a sèguito di istanza di definizione agevolata» ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; – in base alla citata norma, entro il 31 dicembre 2020 avrebbe dovuto essere comunicato l’esito della definizione o altrimenti formulata istanza di trattazione; – « in mancanza di comunicazione delle parti entro la data anzidetta, d (o) ve (va) giocoforza presumersi il buon esito della definizione agevolata» .
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato al Vecchio e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), nella qualità di successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
Entrambi sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 1, 6, 10, 13 e 15 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
1.1 Si contesta la sentenza impugnata per avere CTR erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio, senza verificare se entro la data del 10 giugno 2019 il contribuente avesse depositato copia della domanda di definizione agevolata e della documentazione comprovante l’avvenuto versamento degli importi dovuti per il suo perfezionamento o della prima rata, alla stregua di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 citato.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione omessa e/o apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
I due motivi, da esaminare insieme per la loro stretta connessione, sono fondati.
3.1 Dopo aver premesso che «il presente processo era stato sospeso a sèguito di istanza di definizione agevolata» , la Commissione Regionale ha rilevato che, «ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, l’esito della definizione deve essere comunicato entro il 31.12.2020 o (entro la stessa data deve essere) formulata istanza di trattazione; in mancanza di comunicazione delle parti entro la data anzidetta, d (o) ve (va) giocoforza presumersi il buon esito della definizione agevolata e dichiararsi la cessata materia del contendere, con estinzione del giudizio» .
3.2 Il percorso argomentativo seguìto dal collegio di secondo grado è del tutto carente, poiché non consente alcun effettivo controllo
sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, sì da rivelarsi meramente apparente e da non superare, quindi, la soglia del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014); nel contempo, esso risulta viziato dal dedotto «error in iudicando» , consistente nella lamentata falsa applicazione delle norme di diritto richiamate nella rubrica del primo motivo.
3.3 Valgano, al riguardo, le considerazioni che seguono.
3.4 I commi 6, 10, 12 e 13 del D.L. n. 119 del 2018 così recitano:
«6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
(…)
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» .
3.5 Dalla lettura coordinata delle norme sopra trascritte si ricava con immediatezza che:
ai fini del perfezionamento della definizione agevolata si rendeva necessario, nel prescritto termine del 31 maggio 2019, presentare apposita domanda al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e corrispondere gli importi dovuti in base ai commi da 1 a 3 o, in caso di ammissione al pagamento dilazionato, l’ammontare della prima rata;
qualora entro il 10 giugno 2019 fosse stata depositata presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pendeva la controversia copia della domanda, corredata della prova dell’avvenuto pagamento delle somme, il processo sarebbe rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020;
in detta ipotesi, ove entro tale ultima data non fosse stata proposta istanza di trattazione ad opera della parte interessata – e salvo il caso in cui, nel precedente termine del 31 luglio dello
stesso anno, l’Agenzia delle Entrate avesse notificato al contribuente l’eventuale diniego della definizione -, il processo si sarebbe dovuto considerare estinto.
3.6 Ciò posto, nel caso di specie la CTR non ha minimamente chiarito: se il Vecchio avesse o meno dato prova di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria nell’osservanza del termine in proposito stabilito (31 maggio 2019); se entro il 10 giugno 2019 copia di tale domanda fosse stata depositata presso la segreteria della Commissione, unitamente alla documentazione atta a comprovare l’avvenuto pagamento degli importi dovuti per la definizione o della prima rata.
3.7 Nel descritto contesto, non è possibile verificare se sussistessero o meno, nella concreta fattispecie, le condizioni richieste dal comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 119 per considerare sospeso il processo fino al 31 dicembre 2020 e dal successivo comma 13 per addivenire alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Va, conseguentemente, disposta, a norma degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto dianzi esposti e offrendo congrua motivazione.
4.1 Al giudice del rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente degli art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione