Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17783 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18358/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 177/2018 depositata il 27/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentiti il P.G. ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti presenti che hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE hanno impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 177/6/2018, depositata in data 27 marzo 2018 e notificata in data 23 aprile 2018, in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalle società contribuenti avverso un avviso di liquidazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società RAGIONE_SOCIALE si è avvalsa della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13), comprovando il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate stabilite dall’amministrazione ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
L ‘ art.6 del d.l. in esame, per quel che qui rileva, dispone che: -«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale
pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); – «l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); – «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13).
Poiché l’ufficio nulla ha dedotto e risulta, da un lato, che la parte contribuente RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso all’Amm.ne Finanziaria la relativa domanda di definizione ed eseguito il versamento dovuto e, dall’altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all’art.6 cit., la cau sa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. Va, pure, precisato che la definizione della lite perfezionata dal singolo coobbligato, giova in favore degli altri ai sensi dell’ art. 6 co. 14 d.l. 119/2018 .
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma
ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione