Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3633  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5246/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , rappresentato e difeso  dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-resistente- per  la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  tributaria regionale del Veneto n. 271/2020, depositata il 14 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella  camera  di consiglio del  4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -la RAGIONE_SOCIALE censurava la cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501, unitamente al ‘ ruolo n. 2016NUMERO_DOCUMENTO250206 reso esecutivo in data 01.03.2016′ emesso da RAGIONE_SOCIALE, Ufficio Territoriale di Conegliano, mediante ricorso avanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In data 6.11.2013, giusta scrittura privata autenticata, l’odierna ricorrente acquisiva dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, l’azienda per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di fabbricazione di manufatti in cemento vibrato, in polycrete, di materie sintetiche, plastiche e di carpenteria in ferro di qualsiasi genere. La Cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501 era stata emessa da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), nella veste di Agente della riscossione, con la quale si intimava alla RAGIONE_SOCIALE in qualità di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, con la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di euro 450.383,28, (di cui Euro 302.746,00 per “omesso o carente versamento IVA” ed il residuo per sanzioni e interessi) riferito al controllo effettuato con riguardo alla dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO presentato per il periodo d’imposta 2012. Nella Cartella di pagamento veniva precisato che le somme richieste risultavano “dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600 del 1973 e/o art 54 bis del DPR 633/1972”.
Si costituiva nel processo RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 418/18, depositata in data 13 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, rigettata l’istanza di sospensiva e, disposta la riunione del ricorso n. 289/2018 r.g. con altro ricorso n. 290/2018 r.g., rigettava il gravame.
-Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, chiedendone l’integrale riforma.
Si costituiva l’ RAGIONE_SOCIALE.
Con  sentenza  n.  271,  pubblicata  in  data  14  luglio  2020,  la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello.
-La RAGIONE_SOCIALE  ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE  si  è  costituita  ai  fini dell’eventuale partecipazione all’udienza discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
-In data 2 dicembre 2024, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dando atto di aver aderito alla  definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di cui alla legge n. 197/2022, articoli da 231 a  252, allegando la relativa istanza, ha dichiarato di rinunciare alle corso non sussistendo più interesse alla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va esaminata la questione preliminare e assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata  RAGIONE_SOCIALE  controversie  di  cui  alla  legge  n.  197  del  2022. L’istanza  di  adesione reca  anche  l’impegno  a  rinunciare  ai  giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Trattasi  di  rinuncia  rituale,  conforme  alle  condizioni  poste dall’art. 390 cod. proc. civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità .
 –    In  tema  di  definizione  agevolata  RAGIONE_SOCIALE  controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale  di  cui  all’art.  391,  comma  2,  cod.  proc.  civ.,  poiché  la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della
definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla  legge,  sicché,  anche  se  l’Amministrazione  finanziaria  non accetta  la  rinuncia,  deve  essere  disposta  la  compensazione  RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. 27 aprile 2018, n. 10198).
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  in  quanto  il  raddoppio  del  contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia  al  ricorso  per  cassazione  (Cass.  12  novembre  2015,  n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità  e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione