Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5246/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO –INDIRIZZO – Int. 5;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 271/2020, depositata il 14 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -la RAGIONE_SOCIALE censurava la cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501, unitamente al ‘ ruolo n. 2016/250206 reso esecutivo in data 01.03.2016’ emesso da Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Territoriale di Conegliano, mediante ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. In data 6.11.2013, giusta scrittura privata autenticata, l’odierna ricorrente acquisiva dalla ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, l’azienda per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di fabbricazione di manufatti in cemento vibrato, in polycrete, di materie sintetiche, plastiche e di carpenteria in ferro di qualsiasi genere. La Cartella di pagamento n. 113 2016 0003538274 501 era stata emessa da RAGIONE_SOCIALE (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), nella veste di Agente della riscossione, con la quale si intimava alla RAGIONE_SOCIALE in qualità di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, con la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di euro 450.383,28, (di cui Euro 302.746,00 per “omesso o carente versamento IVA” ed il residuo per sanzioni e interessi) riferito al controllo effettuato con riguardo alla dichiarazione modello UNICO/2013 presentato per il periodo d’imposta 2012. Nella Cartella di pagamento veniva precisato che le somme richieste risultavano “dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600 del 1973 e/o art 54 bis del DPR 633/1972”.
Si costituiva nel processo Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con sentenza n. 418/18, depositata in data 13 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, rigettata l’istanza di sospensiva e, disposta la riunione del ricorso n. 289/2018 r.g. con altro ricorso n. 290/2018 r.g., rigettava il gravame.
-Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, chiedendone l’integrale riforma.
Si costituiva l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con sentenza n. 271, pubblicata in data 14 luglio 2020, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello.
-La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
-In data 2 dicembre 2024, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197/2022, articoli da 231 a 252, allegando la relativa istanza, ha dichiarato di rinunciare alle corso non sussistendo più interesse alla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va esaminata la questione preliminare e assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022. L’istanza di adesione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall’art. 390 cod. proc. civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità .
– In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della
definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 27 aprile 2018, n. 10198).
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione